Pensioni scuola, quando si può chiedere il trattenimento in servizio: modalità e scadenze

Gilda Venezia

Il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età, fatta eccezione per i casi in cui la permanenza sia necessaria al fine di maturare una anzianità minima contributiva per il diritto a pensione.

Pertanto, come chiarito nella circolare sulle cessazioni dal 1° settembre 2023, potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, non siano in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non abbiano presentato domanda di cessazione tramite polis.

L’art.1 comma 257 della legge 208/2015 ha inoltre previsto un’ulteriore deroga per il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera: costoro, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possono chiedere l’autorizzazione al trattenimento in servizio per non più di tre anni.

Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Scadenza

Le domande di trattenimento in servizio dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il 21 ottobre 2022.

Pensioni scuola, quando si può chiedere il trattenimento in servizio: modalità e scadenze ultima modifica: 2022-09-13T05:09:41+02:00 da
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