Pensioni, sì al cumulo del riscatto agevolato della laurea con la Pace Contributiva

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di Nicola Colapinto, PensioniOggi,  22.11.2019

Le due novità introdotte dal Dl 4/2019 non sono alternative. Ma ad essere avvantaggati sono solo i giovani e coloro privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995.

Come noto da quest’anno il Dl 4/2019 ha introdotto due misure innovative per aumentare l’anzianità utile ai fini pensionistici per i lavoratori assicurati presso l’Inps nelle sue diverse gestioni previdenziali: il riscatto agevolato della laurea e la pace contributiva. La prima misura si rivolge a tutti gli assicurati, anche coloro in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 (cioè coloro che hanno il sistema misto di calcolo della pensione) e non ha limiti temporali di alcun genere (è stato soppresso il vincolo che il richiedente debba possedere un’età anagrafica non superiore a 45 anni). L’unica limitazione è che i periodi che formano oggetto del riscatto devono ricadere nel sistema di calcolo contributivo della pensione; di regola, quindi, il riscatto può avere ad oggetto solo periodi successivi al 31.12.1995. L’onere per il riscatto è stabilito in misura fissa, circa 5.240 euro per ogni anno da riscattare a prescindere dagli ultimi stipendi percepiti.

La pace contributiva ha, invece, un perimetro di applicazione più ristretto. La facoltà è a disposizione solo dei lavoratori nel contributivo puro, quindi solo nei confronti di coloro che non hanno contribuzione di alcun genere al 31.12.1995.  Può essere esercitata sino al 31 dicembre 2021 per periodi non coperti da contribuzione tra l’anno del primo versamento contributivo e la data di entrata in vigore del DL 4/2019 entro un massimo di cinque anni, anche non continuativi. In sostanza il periodo temporale che si può recuperare a fini pensionistici è quello compreso tra il 1° gennaio 1996 ed il 28 gennaio 2019.

Riscatto agevolato e Pace contributiva

Le due facoltà non sono alternative l’una con l’altra. Per cui un assicurato che soddisfi entrambi i requisiti può procedere sia al riscatto della laurea agevolato che alla pace contributiva. Si pensi, ad esempio, a Marco un giovane che ha iniziato a lavorare nel 2005 ed ha conseguito il diploma di laurea al termine della frequenza di un corso di studi universitari di 5 anni negli anni 1994-1998. Per cumulare le due misure Marco può riscattare con oneri agevolati la laurea nel periodo 96-98tralasciando gli anni 94-95 che, ricadendo nel sistema retributivo, sono fuori dalla portata della novella normativa e dovrebbero essere valorizzati con il meccanismo della riserva matematica (con oneri quindi superiori). Dopo aver riscattato la laurea Marco può esercitare la pace contributiva valorizzando anche i cinque anni successivi tra il 1998 ed il 2003 in quanto trattasi di un periodo privo di contribuzione, ottenendo così la copertura pensionistica per un totale di otto anni. Vale la pena sottolineare che se Marco procedesse al riscatto anche degli anni di laurea 94-95, con il metodo retributivo, acquisirebbe anzianità assicurativa prima del 31.12.1995, finirebbe nel sistema di calcolo misto, e perderebbe la possibilità di esercitare la pace contributiva.

La convenienza

L’altra domanda che molti pongono è: conviene? In linea generale le due facoltà sono attraenti per via del fatto che il riscatto della laurea si può portare in deduzione dal reddito mentre per la pace contributiva è prevista una detrazione fiscale del 50% dell’onere sostenuto da spalmare nei successivi cinque anni. Entrambe le misure si possono poi pagare ratealmente in 120 mesi. Naturalmente comportano un incremento dell’anzianità utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione. Come si intuisce le due misure si rivolgono solo ai lavoratori giovani, nel sistema contributivo puro.

La convenienza però dipende in gran parte dalla possibilità di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro. Se dunque l’operazione consentisse di attivare la facoltà di pensionarsi a 64 anni unitamente a 20 anni di contribuzione effettiva unitamente ad un assegno di importo non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale anzichè attendere l’età di vecchiaia standard di 67 anni (oppure di centrare l’uscita a 67 anni con 20 anni di contributi ed importo pensione non inferiore a 1,5 volte l’assegno socialeanzichè attendere i 71 anni; o ancora di centrare l’uscita con la massima anzianità contributiva) è sicuramente conveniente, anzi indispensabile. Ove invece servisse solo ad aumentare la pensione prima di effettuarla è bene verificare anche l’efficacia di altre forme di risparmio previdenziale che potrebbero dar luogo a rendimenti superiori rispetto a quelli offerti dalla previdenza pubblica obbligatoria.

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Pensioni, sì al cumulo del riscatto agevolato della laurea con la Pace Contributiva ultima modifica: 2019-11-25T05:30:50+01:00 da
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