Pensioni. Un’ottava salvaguardia per altri 30.700 lavoratori

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di Vittorio Spinelli,  PensioniOggi,  8.12.2016

–  Le istanze di accesso dovranno essere prodotte dagli interessati entro il 1° marzo 2017 a pena di decadenza. Chi non soddisfa i requisiti dovrà controllare la possibilità di godere dell’APE sociale del 1° maggio 2017.

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Via libera definitivo all’Ottava salvaguardia pensionistica. L’approvazione ieri della legge di bilancio per il 2017 da parte del Senato consegna una nuova salvaguardia pensionistica nei confronti di altri 30.700 lavoratori che al 2011 erano senza lavoro. L’iter era iniziato a metà ottobre con la presentazione ufficiale della legge di Bilancio da Palazzo Chigi, poi il passaggio parlamentare avviato a novembre alla Camera e conclusosi ieri in via anticipata a Palazzo Madama a causa delle dimissioni del Governo Renzi. Pochi dunque i correttivi imbarcati durante l’esame parlamentare sui quali molti puntavano. L’unica modifica approvata è stata lo spostamento dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 della data ultima di risoluzione del rapporto di lavoro per i lavoratori in mobilità. Modifica che ha consentito l’inserimento di altri 3 mila lavoratori nel profilo mobilità facendo salire da 27.700 a 30.700 il numero massimo dei lavoratori salvaguardabili. Per il resto non si registrano altri cambiamenti, il testo è rimasto praticamente immutato rispetto alla versione approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 Ottobre.

A seguito del correttivo approvato dal Parlamento risultano dunque salvaguardati 11mila lavoratori collocati in mobilità o nello speciale trattamento edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, a condizione che siano cessati dall’attività lavorativa entro il 2014 e che maturino il diritto alla pensione, secondo le vecchie regole pensionistiche, entro 36 mesi dal termine della mobilità o del trattamento edile. A tutti gli interessati viene concessa la possibilità di maturare il requisito contributivo per il diritto a pensione anche attraverso il versamento dei contributi volontari ma solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine della fruizione dell’indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. Ad esempio un lavoratore che termina la mobilità il 31.12.2016 con 38 anni di contributi e 58 anni di età potrebbe, tramite il versamento della contribuzione volontaria, raggiungere i 40 anni di contributi necessari a centrare il diritto a pensione in tempo utile per entrare in salvaguardia e pensionarsi in anticipo.

Gli altri profili di tutela
Per gli altri profili di tutela (autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione in possesso o meno di un versamento volontario alla data del 6 dicembre 2011, lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi, anche con incentivo all’esodo, o per via unilaterale, lavoratori in congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, co. 5 del Dlgs 151/2001 per assistere figli disabili e lavoratori con contratti a tempo determinato) non si registrano mutamenti: a seconda dei profili dovranno maturare la decorrenza della pensione entro il il 72^ mese successivo all’entrata in vigore del Dl 201/2011 o entro l’84^ mese successivo ossia entro il 6 gennaio 2018 oppure entro il 6 gennaio 2019 (si veda la tavola sottostante per dettagli più precisi). Restano esclusi, pertanto, sia i lavoratori che nel 2011 avevano fatto ricorso ai permessi mensili per assistere parenti disabili ai sensi dell’articolo 33, co. 3 della legge 104/92 sia i lavoratori stagionali o agricoli il cui rapporto di lavoro a tempo determinato si è concluso entro il 31.12.2011.

La Legge di Bilancio sarà pubblicata nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2017. A quel punto gli interessati dovranno presentare istanza di accesso, a pena di decadenza, entro il 1° marzo 2017 presso l’Inps o alla direzione territoriale del lavoro secondo le istruzioni che saranno a breve fornite dall’Inps e dal Ministero del Lavoro. L’ottava salvaguardia sarà l’ultimo provvedimento di questa natura provvedendo la stessa legge di bilancio alla soppressione del Fondo destinato a questo specifico scopo previsto dall’articolo 1, co. 235 della legge 228/2012: dal prossimo 1° maggio 2017 chi è infatti disoccupato involontario, è invalido, assiste disabili o effettua lavori gravosi ed avrà almeno 30 o 36 anni di contributi e 63 anni di età potrà fruire dell’APE Sociale, un sussidio di accompagnamento alla pensione interamente pagato dallo Stato entro un limite massimo di 1.500 euro lorde al mese.

 

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Pensioni. Un’ottava salvaguardia per altri 30.700 lavoratori ultima modifica: 2016-12-08T14:39:21+01:00 da
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