Pensioni. Via libera all’APE agevolato dai 63 anni

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di Valerio Damiani,  PensioniOggi,  8.12.2016

–  Quattro categorie di lavoratori potranno godere di un sussidio di accompagnamento alla pensione di vecchiaia a partire dai 63 anni entro un massimo di 1.500 euro mensili.

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L’approvazione definitiva della Legge di Bilancio per il 2017 conferma il perimetro dei lavoratori che dal prossimo 1° maggio 2017 potranno accedere all’APe agevolato dal compimento del 63° anno di età. Saranno inclusi i soggetti disoccupati, gli invalidi, i caregivers e gli addetti a mansioni difficoltose o rischiose.

Per quanto riguarda i disoccupati il testo precisa che la misura riguarda i lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (quella cioè che si attiva per le imprese che impiegano più di 15 dipendenti, ex art. 7 della legge 604/1966), e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante (si pensi alla Naspi, l’Aspi o all’indennità di mobilità) da almeno tre mesi. Dunque la misura dovrebbe coinvolgere i soli lavoratori che abbiano perso involontariamente un rapporto di lavoro subordinato e che versino ancora in stato di disoccupazione.

Per i caregivers e gli invalidi il documento del Governo include i lavoratori che assistono, al momento della richiesta della prestazione, da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado (esempio il figlio o il genitore) convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, oppure coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.

Infine, per nelle attività difficoltose o rischiose la manovra include i lavoratori dipendenti (dunque sono esclusi gli autonomi) che svolgono una o più delle 11 professioni elencate nell’allegato alla legge di bilancio (si veda la tavola sottostante per il riepilogo puntuale) da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative “per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo”. Attività che saranno meglio individuate da un successivo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per accedere all’Ape sociale bisognerà, inoltre, soddisfare un minimo di 30 anni di contributi che diventano 36 anni per i lavoratori impiegati nelle attività difficoltose o rischiose appena citate. Il testo della norma non specifica se il requisito contributivo possa essere ragguagliato anche con la contribuzione figurativa (es. disoccupazione) o meno. Non a caso l’ex Ministro del Lavoro, Cesare Damiano, aveva chiesto che fosse espressamente chiarito questo aspetto ed evitare, quindi, possibili restrizioni in sede di attuazione della misura. Ma la chiusura anticipata dei lavori sulla manovra non ha consentito correttivi.

L’entità del sussidio
I soggetti sopra individuati potranno ottenere dal 1° maggio 2017, al compimento del 63° anno di età un assegno di accompagnamento sino alla pensione di vecchiaia (una sorta di reddito ponte) erogato direttamente dall’Inps mensilmente su dodici mensilità pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso all’indennità stessa. Il documento conferma che l’importo dell’indennità non potrà in ogni caso superare un valore mensile di 1.500 euro lordi (circa 1.250 euro netti al mese). E non avrà alcun riflesso sull’importo pensionistico futuro in quanto l’operazione sarà a totale carico dello stato. Per l’accesso non è necessario, a differenza di quanto si prevede con l’APe volontario, che la pensione futura non risulti inferiore ad un importo minimo nè che l’interessato sia a non più di 3 anni e 7 mesi dal pensionamento nel regime obbligatorio.

L’indennità non sarà compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria (si pensi, in particolare alla Naspi), nè con l’Asdi, nonchè dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale ma sarà compatibile con la percezione dei redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui (4.800 per il lavoro autonomo). Tra le altre questioni il testo conferma che il beneficiario decadrà dal diritto all’indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato prima della naturale pensione di vecchiaia. Si pensi ad esempio ad un soggetto che accede all’APe agevolato con 42 anni di contributi e 63 anni di età e continua a lavorare maturando così l’anzianità contributiva necessaria per conseguire la pensione anticipata, cioè 42 anni e 10 mesi di contributi. In tal caso il sussidio cesserà prima del raggiungimento dell’età di vecchiaia al compimento della predetta anzianità contributiva. Da segnalare che, per i dipendenti pubblici, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio inizieranno a decorrere dal raggiungimento della pensione secondo le regole Fornero e non da quella dell’accesso all’Ape agevolata. In sostanza non si godrà di alcuna anticipazione del Trattamento di fine servizio rispetto alla data di pensionamento determinata con le regole Fornero.

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Un decreto stabilirà le modalità di accesso al beneficio
Le modalità di attuazione della misura saranno comunque disciplinate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio. Cioè entro il 1° marzo 2017. Il provvedimento dovrà, in particolare, determinare le caratteristiche specifiche delle attività lavorative difficoltose o rischiose sopra citate; le procedure accertative delle condizioni per l’accesso al sussidio e la relativa documentazione da presentare a tali fini; e fissare l’attività di monitoraggio dell’impiego delle risorse.

Il sussidio, infatti, sarà riconosciuto a domanda nel limite di specifici vincoli di bilancio annuali. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emergerà il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie la decorrenza della indennità verrà differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Si presti attenzione, dunque, alla circostanza che l’APE agevolato non sarà un diritto soggettivo che l’interessato potrà azionare in qualsiasi momento quanto piuttosto una indennità che potrà essere compressa o addirittura negata laddove le risorse stanziate non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le domande presentate. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verificherà i risultati della sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

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Pensioni. Via libera all’APE agevolato dai 63 anni ultima modifica: 2016-12-08T14:32:06+01:00 da
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