Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 24.11.2022.

Ulteriori precisazioni USR Piemonte.

Gilda Venezia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la nota DGPER prot. n. 39972 del 15.11.2022, allegata alla presente, ha fornito le puntuali indicazioni operative, per l’a.s.2022/23, relative allo svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’oggetto.

Le suddette indicazioni operative non si discostano, se non per alcune singole fattispecie per le quali, di seguito si forniranno specifici approfondimenti, rispetto a quelle già fornite da questo Ufficio con la nota prot. n. 16106 del 2/11/2022, che ad ogni buon conto si allega alla presente.

Con la presente nota, tenuto dei quesiti che pervengono frequentemente a questo ufficio in merito allo svolgimento del periodo di formazione e prova si forniscono ulteriori precisazioni, con particolare riguardo agli obblighi del docente personale con contratto a tempo determinato al 31 agosto vincitori del concorso straordinario ex art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021.

Prima di entrare nel merito delle suddette nuove indicazioni, appare opportuno ricordare le tempistiche e le procedure connesse alla individuazione del personale docente tenuto, per l’a.s.2022/23, a svolgere il periodo di formazione e prova propedeutico per la conferma in ruolo dal 1° settembre 2023.

Questo Ufficio, in attesa della pubblicazione della sopra indicata nota ministeriale, ha attivato e concluso, in data 19 novembre 2022, la rilevazione finalizzata alla costituzione degli elenchi del personale docente neo immesso in ruolo dal 1settembre 2022 e, successivamente, con nota DRPI prot. n. 16897 del 17/11/2022, quella relativa al personale docente con contratto a tempo determinato al 31 agosto 2022, vincitore del concorso straordinario ex art. 59, comma 9 bis del D.L. 73/2021, la cui scadenza è prevista per il prossimo 30 novembre 2022.

Nella prima decade del mese di dicembre 2022 sarà pubblicato un elenco provvisorio, comprendente tutti i docenti delle suddette due rilevazioni, per consentire alle Istituzioni scolastiche, previa riapertura della dedicata piattaforma, di procedere all’inserimento di ulteriori nominativi mancanti (comprensivi dei docenti vincitori del concorso straordinario ex art. 59, comma 9 bis del D.L. 73/2021, le cui procedure dovessero concludersi successivamente alla data del 30 novembre 2022) nonché di apportare modifiche e/o cancellazioni rispetto alle precedenti segnalazioni.

Entro e non oltre il 21 dicembre 2022 questo Ufficio pubblicherà l’elenco definitivo dei docenti che dovranno sostenere, nell’a.s. 2022/23, il periodo di formazione e prova al fine di permettere alle Scuole polo per la formazione l’immediato avvio delle relative attività formative.

1. Accesso al percorso e aspetti normativi.

La nota ministeriale, prot. n. 39972 del 15.11.2022, ha confermato le indicazioni fornite da questo ufficio, prot. n. 16106 del 2/11/2022, in ordine al personale tenuto/non tenuto a svolgere il periodo di formazione e prova.

In particolare:
“Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022, sono tenuti al periodo di
formazione e prova:

  • I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
  • I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • I docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019 n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
  • I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto-legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59.
  • I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25/05/2021, n. 73.

Infine, si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

Si forniscono, di seguito, le ulteriori precisazioni.

  1. Conteggio dei giorni di servizio: il DM 226/22, che regola l’anno di formazione e prova, all’art. 3 prevede “Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
    Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.”
    Nel caso in cui l’Istituzione scolastica articoli l’attività didattica su 5 giorni, il giorno libero è da considerarsi il sabato e va conteggiato nei 120 giorni. Se invece l’orario è articolato su 4 giorni, viene conteggiato il giorno libero infrasettimanale e il sabato non deve essere preso in considerazione per i 120 giorni.
  2. Maternità: il periodo di prova deve essere rinviato all’anno successivo qualora, per cause previste dal CCNL, non si raggiunga il conteggio utile dei giorni di servizio nei termini sopra indicati. Si ricorda che le ore di formazione devono in tal caso essere ripetute nel successivo anno scolastico, in quanto non possono essere scisse dalle attività in servizio.
    Durante il periodo di congedo obbligatorio, però, può essere sostenuto il colloquio innanzi al comitato di valutazione finale previa esibizione di un certificato medico attestante che tale partecipazione non comporta pregiudizio alla salute della donna e del nascituro.
  3. Aspettative per assegni di ricerca/dottorato: il D.M. 226/22 ha specificato all’art. 2 comma III “il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente”.
  4. Aspettativa art. 36 CCNL: se il periodo di formazione e prova non è ancora stato svolto, in caso di fruizione di aspettativa ex art. 36 e servizio su altra tipologia o classe di concorso per le quali il docente abbia titolo, lo stesso deve essere rinviato, tenendo anche conto dell’innovazione relativa alla valutazione disciplinare prevista dal nuovo DM 226/2022;
  5. Utilizzo/supplenza su altra tipologia di posto o classe di concorso: il DM 226/2022 non riprende i commi 4-5-6 dell’art. 2 del DM 850/2015, sia con riferimento ai servizi su stessa classe o posto per i quali è avvenuta l’immissione in ruolo, né tantomeno per i casi in cui il servizio sia attualmente su sostegno. Pertanto, si ritiene, tenendo anche conto dell’innovazione relativa alla valutazione disciplinare prevista dal nuovo DM 226/2022, che l’anticipo del periodo di formazione e prova non sia più possibile.

Percorso formativo e percorso di formazione e prova per i candidati vincitori del concorso straordinario ex art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021.
L’art. 59, comma 9 bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, prevede che “Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023.

Il successivo decreto del Ministro dell’Istruzione, n. 108 del 28 aprile 2022, nel disciplinare le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui al suddetto articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, all’art. 3 ha specificato i requisiti di ammissione alla suddetta procedura concorsuale, prevedendo, tra gli stessi , l’abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Quanto sopra, non presenti ulteriori vincoli alla partecipazione, se non quello di non aver partecipato alle procedure di cui all’articolo 59, comma 4, del medesimo decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 o, pur avendo partecipato, di non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma, ha permesso anche al personale docente già di ruolo, in possesso anche degli altri titoli previsti dal sopra indicato art. 3 del D.M n.108 del 28 aprile 2022, di poter partecipare alla suddetta procedura concorsuale.

La necessaria premessa di cui sopra per chiarire che, esclusivamente per i candidati vincitori di concorso già di ruolo, che avessero già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo […] o che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola, così come confermato dalla suddetta nota ministeriale prot. n. 39972 del 15.11.2022, non devono ripetere il periodo di formazione e prova previsto dal D.M. 226/2022.

Il periodo di formazione e prova previsto dal D.M 226/2022 deve essere invece svolto da tutti i docenti vincitori del concorso straordinario ex art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 non già immessi in ruolo e da quelli che, pur di ruolo, avessero svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 in grado diverso da quello della nuova immissione in ruolo.

Percorso di formazione e prova conclusiva (art. 18 del DM 108/2022) – Soggetti obbligati

La procedura concorsuale straordinaria ex art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, prevede, così come specificato dall’art. 18 del D.M. 108/2022, che al percorso di formazione universitario, finalizzato all’acquisizione dei 5 CFU, devono partecipare, con oneri a proprio carico, tutti i candidati vincitori, collocati in posizione utile nelle relative graduatorie di merito.

Il suddetto percorso formativo universitario dovrà quindi essere svolto anche:

  • dai candidati vincitori docenti di ruolo (della stessa o di classe di concorso diversa da quella della procedura concorsuale);
  • dai candidati vincitori, docenti non di ruolo, anche nel caso in cui risultano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso, conseguita in quanto idoneinon vincitori, delle procedure concorsuali ordinarie per le specifiche classi concorsuali.

Si chiarisce inoltre che:

  • per le docenti in astensione per maternità, valgono le regole sopracitate per quanto riguarda il periodo di formazione e prova. Per il conseguimento dei 5 CFU, invece, si tratta di percorso concorsuale e, pertanto, valgono le regole dei concorsi, dove la maternità non è considerata causa giustificativa. Come unico accorgimento, a scopo cautelativo, potrà essere richiesto per la
    Valutazione finale (a cura della Commissione Regionale) l’esibizione di un certificato medico attestante che tale partecipazione non comporta pregiudizio alla salute della donna e del nascituro. Analoga procedura può essere richiesta dalle Università, sia per la partecipazione alla formazione (soprattutto se in presenza), sia per l’esame finale.
  • per il conteggio dei 120 giorni, si richiama quanto sopra indicato in via generale, in quanto non sono previste eccezioni.
  • per garantire la continuità didattica nel caso di supplenza al 31/08/2023 sulla stessa classe di concorso già in essere all’atto della nomina in ruolo, i docenti potranno svolgere il periodo di formazione e prova nella scuola di servizio. Sarà cura del Dirigente scolastico della scuola della supplenza trasmettere al Dirigente scolastico della scuola di immissione in ruolo a.s. 2023/24 tutta la documentazione al fine di procedere alla conferma in ruolo.

2. Struttura generale del percorso formativo.

Il percorso formativo per effetto del DM 226/2022 e della Nota allegata resta strutturato in 50 ore così come articolate al punto 1 della citata nota prot. n. 39972 del 15/11/2022.

Valutazione finale: Per quanto riguarda gli aspetti di novità, si invitano i Dirigenti scolastici a prestare particolare attenzione all’art. 13, laddove il nuovo D.M. prevede le “procedure per la valutazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio”. La nota ministeriale ha fornito indicazioni aggiuntive al punto 2 lettera d). Sarà cura di questa Direzione Generale trasmettere le eventuali ulteriori indicazioni che potranno emergere all’atto della conferenza di servizio con le Scuole polo per la formazione.

Attività delle Scuole polo: le Scuole polo cureranno – a seguito della Conferenza di servizio – l’organizzazione degli incontri iniziali e finali (6 ore complessive), nonché delle attività di laboratorio (12 ore complessive). Le ore laboratoriali potranno essere effettuate attraverso le visite innovative, nei limiti del contingente di posti previsto dalla nota ministeriale, e dai laboratori eTwinning a cura dell’USR Piemonte.

Laboratori eTwinning: nel piano regionale sono attualmente previsti 8 laboratori destinati ai docenti neoassunti, che potranno essere organizzati presumibilmente nei mesi di marzo/aprile 2023 e di cui seguiranno specifiche indicazioni.

Visite innovative: la nota prot. n. 39972 del 15/11/2022 prevede per la Regione Piemonte la possibilità per 147 docenti di effettuare le visite presso scuole che hanno aderito all’iniziativa. A tal fine l’Ufficio Scolastico Regionale procederà a stretto giro alla raccolta del catalogo delle scuole disponibili all’accoglienza, che sarà presentato alle Scuole polo nel corso della conferenza di servizio. Successivamente, si procederà con gli abbinamenti tenendo conto della distribuzione territoriale dei docenti neoimmessi. A tal fine si ricorda che vengono prese in considerazione le disponibilità che sono state inserite nel form per la costituzione degli elenchi, integrabili nel termine di modifica previsto per il mese di dicembre.

Nella nota si richiama, in fondo, il cronoprogramma delle attività 2022-23.

VEDI LA NOTA

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Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti ultima modifica: 2022-11-24T21:18:16+01:00 da
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