Periodo di prova: dal 1° settembre via al servizio

di Mario Maviglia e Paolo Bonanno,  La vita scolastica, 27.8.2018

– La durata minima è di 180 giorni nel corso dell’intero anno scolastico.
I requisiti richiesti e il giudizio del dirigente.

Con il primo settembre inizia il periodo di servizio utile per il compimento del periodo di prova del personale della scuola.

Come è ormai noto la legge 107/2015 ha introdotto una nuova disciplina del periodo di formazione e di prova (come viene ora denominato dalla legge stessa) del personale docente di tutti gli ordini e gradi, modificando sia i requisiti necessari per il suo superamento che le relative procedure, definiti poi da un apposito decreto ministeriale del 27 ottobre 2015.

Anche quest’anno il MIUR ha dettato, con la nota 38085 del 2 agosto 2018, le disposizioni per il corretto svolgimento di questo delicato periodo della vita professionale del docente, illustrando in particolare i contenuti che il percorso di formazione dovrà rispettare e confermando in 50 le ore complessive di durata del percorso stesso.

I soggetti destinatari e i requisiti richiesti per l’esito favorevole

Il periodo di formazione e di prova deve essere svolto dai docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, dai docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completare il percorso negli anni precedenti, dai docenti transitati in altro ruolo.

Il superamento del periodo di formazione e prova è ora subordinato allo svolgimento di un servizio effettivamente prestato che abbia la durata minima di 180 giorni nel corso dell’intero anno scolastico a condizione, però, che almeno 120 di questi giorni siano svolti in attività didattica, che comprende anche “i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.”

Nei 180 giorni di servizio sono ricompresi: tutte le attività connesse al servizio scolastico, i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami, gli scrutini ed altri eventuali impegni di servizio. Sono invece esclusi dal computo i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.

Il giudizio sul periodo di formazione e di prova

Il dirigente scolastico procederà alla valutazione del personale sulla base di un’apposita istruttoria e dopo aver assunto il parere espresso dal Comitato di valutazione dei docenti. Se il giudizio è favorevole il dirigente scolastico provvederà motivatamente alla conferma in ruolo del docente interessato. In caso di giudizio sfavorevole la legge 107 dispone che il periodo di formazione e prova debba essere ripetuto.


Periodo di prova: che cosa è cambiato dal 2015?

Come è ormai noto l’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 107/2015 ha introdotto una nuova disciplina del periodo di prova del personale docente ed educativo, modificando sia i requisiti necessari per il suo superamento che le relative procedure. In particolare il comma 118 aveva stabilito che con un apposito decreto ministeriale dovessero essere individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del loro grado di raggiungimento, le attività formative e i criteri di valutazione del personale che si trovi in periodo di formazione e di prova (come viene ora denominato dalla legge).

Il decreto, del quale illustro di seguito contenuti più significativi, è stato emanato il 27 ottobre scorso, ma dovrà essere completato da una circolare contenente i primi orientamenti operativi, di prossima trasmissione agli uffici scolastici regionali.

I soggetti destinatari

In primo luogo il decreto individua espressamente il personale tenuto a svolgere il periodo di formazione e di prova:

  • i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
  • i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completare il percorso negli anni precedenti;
  • i docenti transitati in altro ruolo.
  • il personale educativo;

I requisiti

La precedente disciplina – contenuta negli articoli da 437 a 440 del TU 297/1994, che in parte, come vedremo, continueranno ad applicarsi – prevedeva che coloro che venivano assunti nei ruoli del personale docente per scorrimento di graduatorie concorsuali o di graduatorie permanenti/ad esaurimento dovessero compiere un periodo di servizio di almeno 180 giorni, entro il termine delle attività didattiche (30 giugno), svolgendo contestualmente nel corso dell’anno scolastico un corso di formazione organizzato dall’amministrazione.
Le nuove norme prevedono invece che il superamento del periodo di formazione e prova sia subordinato allo svolgimento di un servizio effettivamente prestato che abbia sempre la durata minima di 180 giorni nel corso dell’anno scolastico (e quindi fino al 31 agosto) alla condizione, però, che almeno 120 di questi giorni siano svolti in attività didattica.
La modifica introdotta dalla legge 107 è sostanziale: la prestazione di servizio viene presa in considerazione fino al termine dell’anno scolastico e non più fino al 30 giugno, e quindi la possibilità di maturare i 180 giorni richiesti diventa più ampia in quanto comprende ogni periodo di servizio (con alcune eccezioni, come vedremo tra breve); tuttavia nell’ambito di questo periodo la legge ora richiede una prestazione effettiva di attività didattica che abbia la durata minima di 120 giorni. E il decreto chiarisce cosa si intende per attività didattica, che non è limitata ai soli giorni di insegnamento, ma comprende – come afferma il terzo comma dell’articolo 3 – anche “i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.”
Nei 180 giorni di servizio sono ricompresi, come detto, tutte le attività connesse al servizio scolastico, i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami, gli scrutini ed altri eventuali impegni di servizio. Sono invece esclusi dal computo, afferma il decreto, i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.

Gli adempimenti

Pur ricalcando nei sommi capi le procedure già esistenti, la legge 107 e il relativo decreto di attuazione prevedono degli adempimenti annuali ben più definiti, che coinvolgono ampiamente l’istituzione scolastica.
Innanzitutto è prevista la designazione da parte del Dirigente Scolastico, all’inizio di ogni anno scolastico, di uno o più docenti che avranno il compito di svolgere le funzioni di tutor. La designazione avviene dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Docenti. Ciascuno dei docenti designati non potrà seguire più di tre docenti che debbano svolgere il periodo di prova. All’attività di tutor è riconosciuto un compenso nell’ambito delle risorse assegnate per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) e per lo svolgimento della sua attività sarà predisposta una attestazione specifica che verrà inserita nel curriculum professionale.
Ad ogni docente in prova sarà assegnato un docente tutor che collaborerà alla definizione, entro il secondo mese dall’assunzione del servizio, di un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata. Tale documento costituirà la base di quello che viene denominato il patto per lo sviluppo professionale, stabilito tra il dirigente e il docente interessato, sentito anche il docente tutor.
Durante il percorso formativo il docente in prova curerà la predisposizione di un proprio portfolio professionale, in formato digitale, che conterrà:

  • uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;
  • l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo;
  • la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;
  • la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.

Pratiche conclusive

Al termine dell’anno di formazione e prova il Comitato per la valutazione dei docenti sarà convocato dal dirigente scolastico per esprimere il prescritto parere sul superamento del periodo di formazione e di prova. La convocazione è prevista nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico.
Il docente in prova dovrà sostenere un colloquio davanti al Comitato, all’esito del quale il Comitato si riunisce per l’espressione del parere. Il docente tutor presenterà le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. Il dirigente scolastico presenterà a sua volta una relazione per ogni docente, comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere. In ogni caso il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente scolastico, che, nel definire il giudizio finale, può discostarsene con atto motivato.

Il giudizio sul periodo di formazione e di prova

Come accennato è il dirigente scolastico che ha il compito di procedere alla valutazione del personale sottoposto al periodo di formazione e di prova sulla base dell’istruttoria prima descritta e dopo aver assunto il parere espresso dal Comitato di valutazione dei docenti.
Se il giudizio è favorevole il dirigente scolastico provvederà motivatamente alla conferma in ruolo del docente interessato. In caso di giudizio sfavorevole la legge 107 dispone che il periodo di formazione e prova debba essere ripetuto. Ciò costituisce una sostanziale innovazione rispetto a quanto previsto in precedenza dal Testo unico 297/1994. La normativa in questione, infatti, lasciava ad una valutazione discrezionale del dirigente scolastico decidere se concedere una seconda opportunità al docente, e quindi la nuova disposizione è in parte più favorevole. Manca, invece, nel nuovo sistema, la previsione della possibilità di disporre la proroga del periodo di prova nel caso di mancata prestazione del numero minimo di giorni richiesto (articolo 438, comma 5, del d.l.vo 297/1994). Dal momento che la legge 107 prevede che le disposizioni contenute nel TU continueranno ad applicarsi in quanto compatibili con le nuove norme è da ritenere che l’istituto della proroga possa essere considerato ancora vigente. Ma il decreto del 27 ottobre non contiene alcuna indicazione in merito e quindi rimane una incertezza applicativa che potrebbe dar luogo a controversie in assenza di una specifica precisazione sulla questione.

Neoassunti

I docenti neo-assunti svolgeranno il periodo di prova e formazione presso la sede in cui viene validamente prestato il servizio anche se non coincide con quella di titolarità (perché, per esempio, hanno avuto per l’a.s. 2015-2016 una supplenza annuale in altra sede). In caso di differimento della presa di servizio, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 98 della Legge 107/15, il periodo di formazione e prova può essere svolto nella sede di svolgimento della supplenza annuale o fino al termine del servizio purché svolto su medesimo posto o classe di concorso affine, secondo questo schema:

  • supplenza posto di sostegno infanzia e primaria è valida indifferentemente;
  • supplenza su posto di sostegno scuola secondaria di primo e secondo grado è valida indifferentemente;
  • per le classi di concorso la supplenza è valida sulla base dello specifico grado di istruzione ed in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.

L’attività di formazione sarà svolta in riferimento al posto o classe di concorso di immissione in ruolo.

Perplessità

Una prima perplessità è stata già espressa con riferimento alla mancanza di uno specifico riferimento all’istituto della proroga del periodo di prova nel caso di mancato compimento del periodo minimo di servizio utile, nelle sue due componenti. Lascia perplessi anche quanto disposto dal decreto del 27 ottobre riguardo all’individuazione di coloro che effettuano un passaggio di ruolo tra i destinatari del periodo di prova e formazione. In applicazione della normativa precedente, infatti, il personale in questione doveva effettuare soltanto il periodo di prova mentre era esentato dallo svolgimento dell’anno di formazione, scelta a mio avviso illogica anche allora in quanto sarebbe stato più rilevante, al momento di transitare in diverso ruolo, effettuare l’anno di formazione riferito alle nuove discipline di insegnamento, mentre la prova (svolgimento di un periodo di servizio minimo nel corso dell’anno scolastico) doveva considerarsi in realtà già superata all’atto della prima immissione in ruolo. La nuova disciplina invece costringe chi ottenga il passaggio di ruolo alla ripetizione anche di un periodo di prova che, non essendo diversa la funzione da svolgere (quella docente) ma solo i suoi contenuti, appare, almeno a me, decisamente fuori luogo. Ma questa è la strada scelta dal MIUR nel tradurre in disposizioni attuative quanto previsto dalla legge 107 e quindi sarà giocoforza adeguarsi.
Un altro punto che solleva dubbi riguarda la qualificazione dei periodi utili al compimento dei 120 giorni di attività didattica. Il decreto prevede che in tale periodo sono compresi i giorni effettivi di lezione, i giorni impiegati per attività volte al miglioramento dell’azione didattica programmate presso la sede di servizio in occasione dell’inizio dell’anno scolastico e dopo la fine delle lezioni (e quindi tra il 1° settembre fino all’inizio delle lezioni e dopo la fine delle lezioni ma comunque entro il 30 giugno). Il decreto, quindi, indica esplicitamente come utili ai fini del superamento del periodo di formazione e prova solo le attività svolte presso la sede di servizio. Tuttavia sembra dimenticare che vi sono attività quali, ad esempio, quelle per la formazione in servizio (che rientrano certamente tra quelle utili) che si possono svolgere anche al di fuori di tale sede. Ci si augura quindi un chiarimento in merito, onde evitare possibili contestazioni al momento di stabilire se il docente ha raggiunto il numero di giorni richiesto.
Altri dubbi, infine, nascono dalla disposizione del decreto che esclude dal computo dei 180 giorni “i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti”. L’estensore del decreto ha usato termini giuridici ormai obsoleti: il contratto nazionale del personale della scuola – come tutti i contratti dei dipendenti pubblici – non disciplina più da anni assenze denominate “congedo” in quanto il vecchio “congedo ordinario” è denominato, a norma del codice civile, “ferie” e il “congedo straordinario” è stato sostituito dai “permessi retribuiti”. L’improprietà della norma può creare anche in questo caso confusione applicativa e quindi dubbi in ordine ai periodi effettivamente da escludere ai fini del conseguimento del numero di giorni necessario per superare il periodo di prova.

Conclusioni provvisorie

Come si vede il nuovo sistema di svolgimento del periodo di prova del personale docente tende a costituire un percorso valutativo complesso e articolato (non ho illustrato in questa sede, per non dilungarmi eccessivamente, tutti gli adempimenti di competenza degli uffici periferici dell’istruzione) al termine del quale dovrebbe essere accertata con chiarezza l’effettiva idoneità del docente a svolgere le proprie funzioni con efficacia. Indubbiamente l’intento è condivisibile, anche se, come in tutti i casi in cui le innovazioni normative implicano una revisione sostanziale delle prassi consolidate, si rischia che anche le nuove disposizioni debbano superare a loro volta un periodo di prova! Sperando che non avvenga a discapito dei docenti interessati.
Avremo modo di riparlarne.


Periodo di prova,

il decreto e la nota di precisazioni pubblicata dal MIUR

Dettagli sulla nota pubblicata dal MIUR con i primi orientamenti operativi per il periodo di formazione e prova dei docenti. Come funzionano i passaggi di ruolo? Quanti i giorni di servizio necessari?

Come indicato più sopra, il MIUR ha inviato agli uffici periferici, con la Nota Protocollo 36167 del 5 novembre 2015, i primi orientamenti operativi in materia di svolgimento del nuovo periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo che, pur sciogliendo alcune delle perplessità sollevate dal Decreto Ministeriale 850 del 27 ottobre, lasciano ancora aperti alcuni dei dubbi che avevo evidenziato.

Passaggi di ruolo

In primo luogo la circolare ha ribadito che tra i destinatari delle nuove disposizioni in materia devono ricomprendersi anche i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Non si palesa in questo caso nessuna illegittimità, ma sicuramente vi sono seri dubbi sull’opportunità della scelta ministeriale, come ho già avuto modo di illustrare in precedenza.

I periodi utili

Nel ribadire che il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche e fermo restando l’obbligo di svolgimento di 50 ore di formazione, la circolare fornisce una importante precisazione: i 180 giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto. In sostanza i docenti con rapporto a tempo parziale dovranno effettuare i periodi di servizio utili in misura proporzionale all’orario di lavoro. Ciò dovrebbe significare che un docente che abbia un rapporto di lavoro con orario pari al 50% di quello prescritto dovrà svolgere rispettivamente 90 e 60 giorni di servizio e di attività didattica.

La circolare poi, nel declinare i periodi utili per il superamento del periodo di prova, precisa che nei 180 giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza. Come si vede viene rettificata l’imprecisione contenuta nel decreto, e che avevo segnalato, dove si parlava di “congedo ordinario” e di “congedo straordinario”, fattispecie giuridiche ormi obsolete.

Forse non finisce qui…

Per il resto la circolare si limita a riproporre pedissequamente i contenuti del decreto del 27 ottobre senza affrontare, in particolare, il problema degli effetti di un’eventuale mancata prestazione dei 180 o dei 120 giorni richiesti nel corso dell’anno scolastico. Si può ritenere che il silenzio su questo punto confermi l’ipotesi che si ritenga in tal caso applicabile quanto previsto dall’articolo 438, comma 5, del Decreto Legislativo 297/1994, secondo il quale qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo (naturalmente tale previsione si dovrebbe applicare anche ai 120 giorni di attività didattica). Ritengo, comunque, che in merito sarebbe stata opportuna una specificazione chiarificatrice da parte del MIUR.
Ho l’impressione, in conclusione, che sarà necessario tornare ancora su questi argomenti.

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Periodo di prova: dal 1° settembre via al servizio ultima modifica: 2018-08-28T05:42:34+02:00 da
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