Permessi, quali spettano ai supplenti

di Fabrizio De Angelis,  La Tecnica della scuola, 4.5.2019 

– Ci sono molto molti docenti e personale ATA con contratto a tempo determinato, che ci pongono alcuni quesiti in merito ai permessi a cui possono accedere. Proviamo a fare chiarezza in merito alla questione.

Quali sono i permessi retribuiti per i supplenti

Prima di tutto, dobbiamo ricordare che i permessi retribuiti, destinati ai precari della scuola sono:

  • tre giorni di permesso per lutto: coniuge, convivente o componente la famiglia anagrafica e affini di 1° grado
  • 15 giorni retribuiti per matrimonio (nei limiti della nomina)
  • 3 giorni retribuiti al mese (anche consecutivi) per assistenza a parenti o affini di primo grado (anche di II grado in particolari situazioni) con handicap in situazione di gravità (art. 33 Legge 104/92).

Questi permessi non riducono ferie e tredicesima. E’ consuetudine, utilizzare il permesso in giorni diversi della settimana.

Permessi non retribuiti

Invece, per quanto riguarda i permessi non retribuiti per il personale supplente, possiamo suddividerli in:

  • Sei giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per motivi personali e familiari. Si badi bene, che il motivo personale o familiare deve essere documentato, o autocertificato.
  • Otto giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per partecipazione a concorsi ed esami.

Permessi per diritto allo studio

I supplenti, sia docenti che ATA, hanno diritto, allo stesso modo del personale a tempo indeterminato, a 150 ore di permesso per diritto allo studio.

In particolare, il permesso può essere richiesto per la partecipazione a:

  • corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di 1° e 2° grado o di un diploma di laurea o titolo equipollente;
  • corsi per il conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, compresi i corsi di specializzazione per
    l’insegnamento su posti di sostegno;
  • corsi per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari;
  • corsi per il conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto.

E’ bene ricordare, che si ha diritto a 150 ore di permesso per anno solare. La quantità di ore da certificare e quelle per studio individuale sono definite nelle contrattazioni regionali, e quindi, bisogna consultare anche il contratto decentrato regionale.

Il dirigente scolastico garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro per facilitare e favorire la partecipazione ad attività di studio e formazione, come riporta lart. 64 del CCNL 2006/2009, confermata dal nuovo CCNL.

Anche quest’anno, le domande da indirizzare all’UST, tramite il capo d’Istituto, sono scadute il 15 novembre.

Ci sono anche i permessi brevi

Infine, ricordiamo che i supplenti possono utilizzare anche i permessi brevi, ovvero possono essere concessi permessi brevi fino alla metà dell’orario di servizio giornaliero (per i docenti max 2 ore) che dovranno essere recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi e, comunque, entro la scadenza della nomina.

Il tetto massimo per anno scolastico è pari all’orario di servizio settimanale, quindi 36 ore per il personale ATA, invece per i docenti 18, 24 o 25.

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Permessi, quali spettano ai supplenti ultima modifica: 2019-05-04T16:42:22+02:00 da
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