Permesso formazione per i docenti, è un diritto e non una concessione

Gilda Venezia

Un docente supplente da GPS, con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2022, ci chiede se è legittimo che il suo dirigente scolastico abbia rifiutato di accettare la sua domanda di permesso per la partecipazione a un corso di formazione.

Norma sul diritto alla formazione

Gli insegnanti, così è scritto nell’art.64, comma 5 del CCNL scuola 2006/2009, hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. A tali iniziative di formazione, e con le medesime modalità, hanno diritto a partecipare anche gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche mediante partecipazione ad attività musicali ed artistiche.

Per la norma contrattuale suddetta, il dirigente scolastico non può negare la richiesta del docente che vuole fruire dei permessi per partecipare a corsi di formazione.

Formazione spetta pure ai docenti precari

I 5 giorni di permesso retribuito per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti, ai sensi dell’art.64, comma 5, del CCNL scuola 2006/2009, spettano a tutto il personale docente in servizio a prescindere dalla tipologia di contratto che hanno sottoscritto. In buona sostanza anche il docente supplente, incaricato da GPS fino al termine delle attività didattiche, ha diritto a fruire del permesso retribuito per la formazione.

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Permesso formazione per i docenti, è un diritto e non una concessione ultima modifica: 2021-12-16T21:11:12+01:00 da
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