Personale Educativo: cos’è, cosa fa, requisiti e stipendio

Universo scuola,  settembre 2018

– All’interno del vasto Universo della Scuola c’è una categoria di professionisti che si occupa di comprendere, educare ed aiutare a crescere i ragazzi, pur non essendo mai equiparati ai docenti effettivi.
Sto parlando del personale educativo, oggi scopriremo chi sono i membri di questo organico, quali sono le loro mansioni e quali requisiti occorrono per svolgerle.

COS’È IL PERSONALE EDUCATIVO?

Per capire chi è il personale educativo va analizzato il profilo professionale dei suoi membri, spesso noti come Docenti-Educatori.
Si tratta di individui che svolgono un’attività assistenziale volta a promuovere i processi di crescita umana e civile affiancando gli allievi in vari momenti della giornata, sul piano psicopedagogico e relazionale, creando parallelismi tra quanto imparato nelle attività di studio e quanto appreso dalla maturazione delle esperienze educative.

COSA FA IL DOCENTE-EDUCATORE?

Il compito dei membri del personale educativo è dunque partecipare al processo di formazione ed educazione degli allievi tramite una vasta gamma di attività articolate ed interconnesse tra esse, che comprendono:

  • attività educativa vera e propria;
  • attività funzionali a quella educativa;
  • attività aggiuntive;

Cos’è l’Attività Educativa

L’attività educativa è per antonomasia il compito principale del personale educativo, ed è proprio quello che si pone come obiettivo la crescita umana, civile e culturale degli allievi, che va di pari passo con la socializzazione.
Per questo il personale educativo lavora anche al di fuori della scuola, nei convitti e nei semiconvitti o istituzioni educative ad esempio, dove guidano gli allievi nei vari momenti della vita comune occupandosi dell’organizzazione:

  • degli studi e del tempo libero;
  • delle iniziative culturali;
  • delle iniziative sportive;
  • delle metodologie psicopedagogiche e di orientamento.

Cosa sono le Attività Funzionali

Per svolgere l’attività educativa al meglio, il docente-educatore deve occuparsi anche di tutte le attività, spesso di carattere collegiale, correlate e funzionali ad essa come:

  • programmazione;
  • progettazione;
  • ricerca;
  • documentazione;
  • produzione dei materiali didattici;

Tuttavia vi sono anche degli adempimenti individuali che devono essere svolti in prima persona dal personale educativo e sono attività relative a:

  • preparazione per lo svolgimento dei compiti di assistenza;
  • rapporti individuali con le famiglie e i docenti;
  • accoglienza e vigilanza degli allievi;

Rientra tra le attività funzionali anche la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.

Cosa sono le Attività Aggiuntive

Le attività aggiuntive si dividono in:

  • attività aggiuntive educative;
  • attività aggiuntive funzionali;

Le attività aggiuntive educative sono volte a porre in essere interventi integrativi allo scopo di arricchire l’offerta formativa, in esse rientrano:

  • attività di realizzazione di progetti volti a creare un maggior legame tra istituzione educativa, scuola e mondo del lavoro;
  • partecipazione alle sperimentazioni;
  • attività in collaborazione con le istituzioni (locali e territoriali)
  • partecipazione ai progetti promossi dall’U.E.;

Le risorse utilizzabili per il sostentamento di queste iniziative sono stabilite dal CCNL.

Le attività aggiuntive funzionali invece possono essere compiti di coordinamento da svolgere:

  • in collaborazione con il Dirigente Scolastico;
  • con gruppi di lavoro per la definizione di aspetti del progetto educativo;

Queste iniziative vanno realizzate nei limiti delle risorse a disposizione.

REQUISITI PER DIVENTARE PERSONALE EDUCATIVO

Per diventare membri del personale educativo bisogna essere inseriti nelle Graduatorie di Istituto e per il triennio 2017/20 sono stati riconosciuti nuovi titoli rispetto al 2014, il Decreto Ministeriale 374 del 1 giugno 2017 nel quale si indica che i requisiti per l’accesso ai posti di personale educativo per la III fascia G.I. sono:

  • laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria ( legge 19/11/90, n. 341 , art.3, comma 2);
  • laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale;
  • laurea in scienze dell’educazione (L-19);
  • laurea in scienze pedagogiche;
  • la laurea quadriennale, vecchio ordinamento in Scienze dell’educazione;
  • le lauree 65/S e LM57 in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua;
  • diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 (tranne diploma ad indirizzo Linguistico e sperimentazione Brocca di Liceo Linguistico);

In mancanza di tali requisiti l’accesso alla graduatoria sarà permesso solo ai candidati iscritti nelle relative graduatorie delle istituzioni educative per il biennio 2009/11.
I docenti in possesso di laurea in Scienze della formazione primaria e diploma magistrale, qualora non iscritti alle GAE, potranno iscriversi nella II fascia delle GI e utilizzare lo stesso titolo abilitante per l’accesso ai posti di personale educativo per la III fascia.
Ricordiamo che l’abilitazione per il personale educativo si consegue soltanto tramite concorso.
Attenzione: la laurea in scienze dell’educazione L-19 non è considerata un requisito per l’accesso ad altre classi di concorso delle graduatorie di istituto.


Si riportano di seguito le norme del CCNL scuola 2006-09 che sono rimaste vigenti nel nuovo contratto 20016-18

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA

QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09

E 1° BIENNIO ECONOMICO 2006-07

CAPO XI – PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

ART. 127 – PROFILO PROFESSIONALE E FUNZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO

1. Il profilo professionale dei personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell’esperienza educativa e l’attività di studio e di ricerca.

2. Nell’ambito dell’area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell’autonomia culturale e professionale del personale educativo.

3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l’attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive.

ART. 128 – ATTIVITA’ EDUCATIVA

1. L’attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all’organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonchè alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.

ART. 129 – AZIONI FUNZIONALI ALL’ATTIVITA’ EDUCATIVA

1. L’azione funzionale all’attività educativa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi, l’elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su altri argomenti da discutere collegialmente, la partecipazione alle riunioni collegiali.

2. Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative:
a) alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle attività di studio, culturali, sportive e ricreative;
b) ai rapporti individuali con le famiglie ed i docenti;
c) all’accoglienza ed alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata ed uscita dal convitto od istituzione educativa e degli allievi semiconvittori al momento dell’uscita, nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto od istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa.

3. Le attività di carattere collegiale sono costituite dalla partecipazione alle riunioni collegiali per la programmazione, la progettazione, la discussione ed approvazione delle relazioni sui risultati educativi conseguiti e la definizione degli elementi di valutazione da fornire ai competenti consigli di classe, ai quali partecipa, a titolo consultivo, il personale educativo interessato; la determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con gli allievi e le loro famiglie, nonché con i docenti delle scuole frequentate dagli allievi medesimi.

4. Rientra altresì nell’attività funzionale all’attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.

ART. 130 – ATTIVITA’ AGGIUNTIVE

1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive educative ed in attività aggiuntive funzionali allo svolgimento dell’attività educativa.

2. Le attività aggiuntive educative, sono volte a realizzare interventi integrativi finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa. In particolare, esse possono consistere:
a) nelle attività relative alla realizzazione di progetti intesi a definire un maggiore raccordo tra convitto od istituzione educativa, scuola e mondo del lavoro;
b) nella partecipazione a sperimentazioni;
c) nelle attività relative alla realizzazione di progetti che interessino altri soggetti istituzionali e, in particolare, gli enti locali, anche per iniziative aperte al territorio, sulla base di apposite convenzioni;
d) nella partecipazione a progetti promossi dall’Unione europea.

3. Le risorse utilizzabili, per le attività aggiuntive di cui al presente articolo e finanziate dall’art. 33, a livello di ciascuna istituzione educativa, sono determinate nella stessa misura e con le medesime modalità di cui all’art. 30 del presente CCNL.

4. Le attività aggiuntive funzionali all’attività educativa possono consistere:
a) nei compiti di coordinamento, da svolgere secondo i criteri definiti nel progetto educativo di istituto e nel relativo piano attuativo, come supporto organizzativo al dirigente scolastico dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;
b) nei compiti di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo, o per la progettazione di particolari iniziative, secondo quanto previsto dall’art. 131, comma 4.

5. Le attività aggiuntive sono realizzate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

ART. 131 – ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE A LIVELLO DI ISTITUZIONE

1. Il personale educativo, riunito collegialmente, definisce i principi ed i contenuti formativi del progetto educativo, che è adottato dal rettore, direttore o direttrice o, per i convitti annessi, dal dirigente scolastico. Il progetto educativo comprende anche il piano delle attività aggiuntive di cui al precedente articolo. Gli aspetti organizzativi e finanziari sono definiti dal consiglio di amministrazione del convitto o dell’istituzione educativa, o, per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dal consiglio di istituto, nell’ambito del progetto di istituto.

2. Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva.

3.In coerenza con i POF, i dirigenti delle istituzioni educative, o, per i convitti annessi, il dirigente scolastico, avvalendosi degli apporti dei coordinatori di cui al comma 4, predispone il piano attuativo del progetto, quale documento che esplicita la pianificazione annuale dell’insieme delle attività e le modalità per la loro realizzazione. Il personale educativo, riunito collegialmente, delibera in merito al piano attuativo tenendo conto delle iniziative da assumere per rendere coerente la propria attività con le attività scolastiche, anche ai fini dell’organizzazione di interventi congiunti atti a rispondere flessibilmente ai differenziati bisogni formativi degli allievi.

4. Le riunioni collegiali del personale educativo possono essere articolate in gruppi di lavoro per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo o delle iniziative da adottare. In tale occasione sono designati i coordinatori dei gruppi di lavoro e gli educatori incaricati di partecipare alla riunione del collegio dei docenti di cui al comma 2.

ART. 132 – ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di educatori da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale educativo retribuibili, in sede di contrattazione d’istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera f).

ART. 133 – OBBLIGHI DI LAVORO

1. Gli obblighi di lavoro del personale educativo sono funzionali all’orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento dell’attività educativa e di tutte le altre attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all’efficace realizzazione dei processi formativi.

2. Per l’attività educativa, ivi compresa l’assistenza notturna, è determinato un orario settimanale di 24 ore, programmabile su base plurisettimanale, da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana.

3. In aggiunta all’orario settimanale, di cui al comma 2, è determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali. Esse sono utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le attività di carattere collegiale funzionali all’attività educativa, di cui all’art. 129, comma 4, e, fino a 5 ore settimanali, per il completamente del servizio di assistenza notturna, secondo quanto previsto dal progetto educativo di istituto e dal relativo piano attuativo.

4. Il personale educativo è tenuto, inoltre, ad assolvere a tutti gli impegni individuali attinenti alle attività funzionali di cui all’art. 129, comma 2.

5. Il compenso per le attività aggiuntive è determinato secondo quanto previsto dall’art. 30.

ART. 134 – NORMA FINALE

1. Per quanto non disciplinato specificamente dal presente capo, si applicano le disposizioni recate da questo CCNL.

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Personale Educativo: cos’è, cosa fa, requisiti e stipendio ultima modifica: 2019-10-27T04:35:14+01:00 da
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