Senato della Repubblica, 25 gennaio 2017, seduta n. 747
– Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-03431. Atto n. 3-03431 –
SERRA , SANTANGELO , GIARRUSSO , COTTI , PAGLINI – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. –
Premesso che:
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, all’articolo 121, comma 2, in materia di ruoli del personale educativo della scuola, recita che: “Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari”; la norma, dunque, afferma la sostanziale equiparazione, sotto il profilo giuridico, tra i docenti educatori appartenenti alla classe di concorso “PPPPP” (personale educativo) e i docenti appartenenti alla classe di concorso “EEEE” (docenti di scuola primaria);
- il comma 2 dell’articolo 398 del decreto legislativo n. 297 del 1994, recita che: “i ruoli del personale docente son provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”;
- la Corte dei conti, con deliberazione del 12 novembre 1992, n. 58, dichiarava che l’attività svolta dal personale educativo: “è da qualificare come insegnamento ed è ragguagliabile a quella degli insegnanti di scuola primaria”;
- l’articolo 25, commi 1 e 2, del contratto collettivo nazionale lavoro del comparto scuola, al capo IV, “Docenti”, sancisce che: “Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”;
- considerato che dalle fonti richiamate emerge, in modo incontrovertibile, che l’abilitazione posseduta dal personale educativo della scuola debba essere valutata alla stessa stregua dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola primaria. I docenti educatori sono equiparati, sotto il profilo giuridico ed economico, ai docenti della scuola primaria. Tale interpretazione trova conforto, nella sostanza, anche nella giurisprudenza amministrativa, in diverse pronunce del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio (sentenze n. 07721 del 2014, n. 03212 del 2016, n. 07787 del 2016);
considerato altresì che, a parere degli interroganti:
- risulta apodittica, illogica e incomprensibile la scelta operata dal legislatore con la legge n. 107 del 2015, la “Buona Scuola”, con la quale ha escluso i docenti-educatori dal piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge, nonché dal recente bando di concorso della scuola. Inoltre, a tale classe di docenti è stato precluso il conseguimento del bonus di 500 euro per l’aggiornamento professionale. Anche tale scelta non può restare indenne da censure, in quanto, al pari degli altri colleghi, anche tale categoria di docenti appartiene al personale della scuola, a cui è fatto obbligo, senza distinzioni, di conseguire l’aggiornamento professionale;
- il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca continua, inspiegabilmente, ad impedire al personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola primaria, permettendo, invece, ai colleghi della scuola primaria il percorso opposto;
- le conseguenze sorte in capo alla categoria di tali docenti, sotto il profilo professionale ed umano, risultano, è appena il caso di precisarlo, certamente dannose, anche, e soprattutto, in ragione del fatto che non si comprende su quale fondamento giuridico poggino tali scelte,
si chiede di sapere:
- se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se abbia adottato o intenda adottare provvedimenti di competenza, anche di carattere normativo;
- se intenda, e in che modo, intervenire, al fine di rimuovere i pregiudizi professionali sorti in capo al personale educativo della scuola che, pur facendo parte delle graduatorie ad esaurimento ed essendo equiparati sotto il profilo giuridico ed economico ai docenti della scuola primaria, risultano esclusi dal piano straordinario di immissioni in ruolo previsto dalla legge n. 107 del 2015;
- se ritenga opportuno consentire al personale educativo della scuola la mobilità verso la scuola primaria, anche in considerazione della sostanziale equiparazione, sotto il profilo giuridico, allo status dei colleghi di quest’ultima.
.
Personale educativo e mobilità: interrogazione al Senato ultima modifica: 2017-01-27T05:54:42+01:00 da