Orizzonte Scuola, 20.1.2020
– Il vincolo triennale “scatta” dopo la mobilità volontaria con precise preferenze. Vediamo quali.
Una lettrice ci scrive:
“Mi è abbastanza chiaro il sistema dei “blocchi” tranne su un punto. Spiego la mia situazione: sono una docente di scuola secondaria di I grado e, avendo superato il vincolo dei cinque anni, proverò a chiedere il passaggio sulla materia; il mio quesito è uno: se esprimo preferenze sintetiche, cioè inserisco solo i comuni che mi interessano e non le scuole, e ottengo il trasferimento sul comune di attuale titolarità, sono soggetta al vincolo triennale ? Questo non mi è ancora chiaro”
Le preferenze esprimibili nella domanda di trasferimento e passaggio non possono essere più di quindici e possono essere della seguente tipologia:
- scuola
- distretto
- comune
- provincia
Nel caso 1 si tratta di preferenza analitica, mentre negli altri casi si tratta di preferenza sintetica
Con la preferenza sintetica il docente chiede, con una sola indicazione, tutti gli istituti scolastici ubicati nell’area territoriale del distretto o del comune o della provincia richiesta
Docente soddisfatto nella mobilità volontaria: il vincolo triennale dipende dalla preferenza espressa
Il docente che ottiene il movimento volontario richiesto non necessariamente sarà sottoposto al vincolo triennale, in quanto questo dipenderà dalla tipologia di preferenza sulla quale risulta soddisfatto.
Nel caso di trasferimento volontario il vincolo si applica se il docente ha ottenuto il movimento in una scuola richiesta con preferenza analitica.
Se il trasferimento riguarda una tipologia di posto differente, cioè da sostegno a materia e viceversa, il vincolo triennale oltre che sulla scuola richiesta con preferenza analitica, si applica anche se la scuola ottenuta e non richiesta analiticamente è ubicata nel comune di titolarità sul quale è stata espressa preferenza sintetica.
Se il movimento ottenuto rientra nella mobilità professionale, quindi si tratta di un passaggio di cattedra o di un passaggio di ruolo, il vincolo “scatta” sia con preferenza analitica su scuola che con preferenza sintetica sul comune di titolarità
Conclusioni
Nel caso indicato dalla nostra lettrice, che, avendo superato il vincolo quinquennale sul sostegno, intende chiedere trasferimento su materia, volendo esprimere nella domanda solo preferenze sintetiche, inserendo solo i comuni di suo interesse, le conseguenze potranno essere due:
- se soddisfatta nella preferenza sintetica relativa al comune di titolarità sarà sottoposta al vincolo triennale nella scuola assegnata.
- se la preferenza sintetica sulla quale risulta soddisfatta è un comune differente da quello di titolarità, non “scatta” il vincolo triennale e la docente, se interessata, potrà partecipare alla mobilità per il successivo anno scolastico
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Preferenze nella domanda di mobilità: quali, se soddisfatte, determinano il vincolo triennale ultima modifica: 2020-01-20T21:38:43+01:00 da