Punteggio ricongiungimento al coniuge

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Orizzonte Scuola, 17.3.2019 
–  Spetta per le scuole ubicate nel suo comune di residenza.

Il punteggio di ricongiungimento al coniuge spetta per il trasferimento nel suo comune di residenza. Non spetta per la mobilità professionale

Una lettrice ci scrive:
“Si può chiedere ricongiungimento al coniuge anche se nelle sedi espresse non compare il comune di residenze?”

Nella domanda di trasferimento è possibile inserire il comune di ricongiungimento al coniuge per poter usufruire del punteggio aggiuntivo previsto nella tabella di valutazione

Si tratta della Tabella A, nella parte che riguarda le esigenze di famiglia

Esigenze di famiglia: si valutano solo per il trasferimento

Le esigenze di famiglia si valutano solo per il trasferimento, mentre non sono previste per i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo.

La tabella B, valida per la mobilità professionale, non comprende, infatti, la valutazione delle esigenze di famiglia

Esigenze di famiglia: quale punteggio

Le esigenze di famiglia valutabili per la mobilità territoriale, come indicate nella tabella A2), sono le seguenti con il relativo punteggio spettante:

A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli …………………………. punti 6

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni ………………….. punti 4

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro …………………………………………. punti 3

D) per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto ………………………………… punti 6

Punteggio ricongiungimento al coniuge: quando spetta

Il punteggio di ricongiungimento al coniuge, corrispondente a 6 punti aggiuntivi, spetta per le scuole ubicate nel comune di residenza del coniuge o, in assenza di scuole richiedibili in tale comune, spetta nel comune viciniore

Questo punteggio, quindi, spetta esclusivamente per tutte le scuole richieste con preferenza analitica, se ubicate in tale comune, e per tutte le scuole presenti nel comune di residenza del coniuge, se questo è richiesto con preferenza sintetica

Il punteggio aggiuntivo per ricongiungimento al coniuge non è esteso, quindi, a tutte le preferenze espresse dal docente nella domanda di trasferimento .

Nella valutazione della domanda di trasferimento saranno presi in considerazione due punteggi diversi, uno per le scuole ubicate in altri comuni per le quali non si valutano i 6 punti aggiuntivi e uno per le scuole ubicate nel comune di ricongiungimento , comprensivo dei 6 punti per il ricongiungimento.

Non esiste un ordine con il quale devono essere inserite le preferenze per usufruire del punteggio di ricongiungimento al coniuge, che potrà essere valutato anche per l’ultima preferenza, se è in questa posizione che è stata inserita la sede nella quale si possono conteggiare i 6 punti aggiuntivi

Il docente può usufruire del punteggio di ricongiungimento nel comune di residenza del coniuge anche se la sua residenza è in altro comune, non essendoci alcun obbligo di risiedere nello stesso comune per aver diritto al punteggio. È determinante, infatti, ai fini del punteggio,  il comune di residenza del coniuge, non quello del docente

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Punteggio ricongiungimento al coniuge ultima modifica: 2019-03-17T19:07:58+01:00 da
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