Quale sarà la procedura per i concorsi ordinari già banditi?

di Salvatore Pappalardo,  La Tecnica della scuola, 27.5.2021.

Secondo quando stabilito dal decreto 73, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 25 maggio 2021, il governo intende assicurare annualmente i bandi riguardanti il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, di primo e di secondo grado.

Testo Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 (Sostegni Bis)

Il suddetto decreto, in merito ai concorsi ordinari già banditi con i rispettivi decreti 498 e 499 del 2020, precisa che:

  • non si riaprono i termini, per cui possono partecipare solo i candidati che hanno presentato domanda entro il 31 luglio del 2020.
  • Non è prevista alcuna modifica dei requisiti di partecipazione.

Il ministero, in base al numero dei partecipanti, si riserva la possibilità di effettuare le prove riguardanti la medesima classe di concorso, non contemporaneamente.

La procedura prevista per detti concorsi, poiché è eliminata la prova preselettiva seguirà la seguente modalità semplificata:

  1. prova scritta

Su modalità ”computer based”, strutturata con più quesiti a risposta multipla sui seguenti argomenti:

  • La disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa.
  • Informatica
  • lingua inglese

La prova è superata da chi consegue il punteggio minimo di 70/100.

  1. prova orale

Prevede la conoscenze degli argomenti specificatamente elencati nell’allegato A ai relativi bandi di concorso.

  1. Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è eseguita dalla commissione preposta alla valutazione delle prove secondo quanto previsto:

  • Dal decreto n° 200 del 20 aprile 2020 per la scuola dell’infanzia e primaria
  • Dal decreto n° 201 del 20 aprile 2020 per la scuola secondaria di primo e secondo grado
  1. Compilazione della graduatoria

Risultante dalla somma dei punti conseguiti, da ogni candidato, nella prova scritta, nella prova orale e nei titoli posseduti.

Per i vincitori di concorso il Ministro dell’istruzione, in coerenza con le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con decreto da adottare entro 90 giorni, orientativamente entro la fine di luglio, disciplinerà il percorso al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.

Tale percorso prevede:

  • le attività formative,
  • le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali,
  • le modalità di verifica in itinere e finale, incluse l’osservazione sul campo
  • la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale.

Le immissioni in ruolo dei vincitori, se superiori ai posti vacanti, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all’esaurimento della graduatoria. I candidati che partecipano a una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove.

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Quale sarà la procedura per i concorsi ordinari già banditi? ultima modifica: 2021-05-28T04:51:25+02:00 da

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