Lucio Ficara, La Tecnica della scuola 29.10.2016
– È tempo di incarichi annuali da Gae fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, il funzionamento delle nomine è sempre regolato dal Decreto Ministeriale n. 131 del 2007.
Una delle richieste più frequenti che ci vengono poste dai docenti che aspirano al conferimento di una supplenza è: “Si può rinunciare alla nomina di una cattedra pagata fino al 30 giugno, accettata in prima convocazione, per scegliere un’altra cattedra pagata fino al 31 agosto, proposta in seconda convocazione?”
La risposta è contenuta nell’art.3 comma 5 del su citato Decreto Ministeriale per il conferimento delle supplenze.
Infatti tra le righe dell’art.3 comma 5 del decreto ministeriale 131 del 13 giugno 2007 è scritto che durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.
Per cui questa norma prevede che se non si è firmato il contratto di servizio, è possibile accettare, con decadenza della prima accettazione, una successiva cattedra, migliorativa dal punto di vista economico, anche sulla stessa disciplina della prima individuazione di nomina. Un’altra richiesta che spesso ci viene posta dai supplenti è quella che riguarda il completamento dell’orario fino all’orario cattedra e la cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico. In questo caso bisogna leggere l’art.4 comma 1 del medesimo decreto ministeriale.
In questo articolo è scritto: “l’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno”.
Bisogna specificare che per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
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Quali le regole per le supplenze dei docenti? ultima modifica: 2016-10-30T05:33:19+01:00 da