Quando è possibile (doveroso) disattendere un ordine di servizio

di Stefania Cerasoli, Il diritto della medaglia, 24.10.2014

– Per ordine di servizio intendiamo riferirci a quella disposizione impartita da un dirigente sul quale ricade direttamente la responsabilità dei fatti ad essa conseguenti.

La disposizione può essere impartita anche da chi non è dirigente purché sia stato delegato a farlo dal dirigente titolare del potere e che della delega sia stata data comunicazione in forma certa e incontrovertibile a chi è tenuto ad eseguirla.

Un ordine di servizio può riguardare un solo dipendente o anche più dipendenti e può, ovviamente, comportare l’obbligo di seguire un determinato comportamento o una determinata procedura o può essere impartito per vietare un comportamento, l’uso di una sostanza, ecc.

Un ordine di servizio può, in caso d’ urgenza, essere impartito verbalmente e tanto più l’oggetto della disposizione è urgente, tanto più si giustifica l’ordine anche solo verbale.

Il rifiuto a redigere in forma scritta un ordine di servizio, non dovuto ad una urgenza, non è giustificato da nessuna norma positiva e deve quindi intendersi come una vera e propria irregolarità amministrativa.

Come è possibile dimostrare, in caso di contenzioso, di aver agito in seguito ad un ordine di servizio non dato in forma scritta?

Dimostrare la propria estraneità o meno a fatti oggetto di indagine diventa un problema di memoria o testimonianze incerte.

Si consiglia pertanto, in tutti i casi nei quali si riceve un ordine di servizio verbale a cui non segue la conferma scritta, di inviare al responsabile che ha emanato la disposizione una comunicazione del seguente tenore: “Come da sua disposizione impartita verbalmente, il giorno dalle .. alle .. ho svolto la mia attività professionale presso…” .

A questo punto sorge spontanea una domanda: è possibile disattendere un ordine di servizio?

Non solo è possibile ma è doveroso disobbedire ad un ordine di servizio che comporti, per chi lo riceve, anche solo il rischio di commettere un reato penalmente perseguibile.

L’art. 51 del Codice Penale (Ordine del superiore gerarchico) stabilisce infatti che, nell’ipotesi in cui chi riceve l’ordine si accorga che trattasi dell’ordine di commettere un reato e non un semplice illecito civile, anche costui è responsabile penalmente unitamente a chi ha dato l’ordine.

.

Quando è possibile (doveroso) disattendere un ordine di servizio ultima modifica: 2017-02-19T06:36:31+01:00 da

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl