Quando è possibile lasciare una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto?

di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 2.10.2020.

Gilda Venezia

Rispondiamo ad una domanda che ci rivolgono spesso sulle supplenze 30 giugno-31 agosto

Quando si può lasciare una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto?

Cosa dice la normativa

L’OM 60/2020 spiega che “Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche” – ovvero il 30 giugno – “per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento” – ovvero il 31 agosto.

Vale solo per le convocazioni da GAE e GPS

Questa norma ricalca quanto riportava il regolamento supplenze (D.M. 13 giugno 2007) e riguardava le Graduatorie ad Esaurimento (GaE) – e dovrebbe valere anche per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

Presa di servizio e Graduatorie d’Istituto

Secondo alcuni uffici scolastici, il passaggio da un contratto è possibile solo se il docente non ha effettuato la presa di servizio, quindi è bene informarsi prima di effettuare dei passaggi che potremmo pagare caro.

Ricordate poi che per le GPS, non è consentito lasciare una supplenza al 30 giugno per un’altra al 31 agosto nel caso di convocazione proveniente da graduatorie d’istituto.

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Quando è possibile lasciare una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto? ultima modifica: 2020-10-02T20:58:18+02:00 da

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