di Lara Sardi, Scuola in Forma, 4.7.2023.
Luglio, periodo di vacanze estive: da qualche giorno, anche per il personale docente delle scuole dell’infanzia sono cessate le attività didattiche e tutti gli insegnanti, di ogni ordine e grado, possono godersi il periodo di ferie spettante (solo i docenti impegnati nelle commissioni dell’esame di maturità dovranno attendere ancora un po’). Può capitare che per qualche motivo i lavoratori della scuola si ritrovino costretti a dover stoppare il periodo di riposo richiesto o che lo stesso dirigente scolastico possa interromperlo: per quali motivi si può verificare questa situazione e cosa succede in questi casi? Di seguito forniamo alcuni chiarimenti in merito.
Casi in cui si possono sospendere o interrompere le ferie
Come sappiamo, prima del 30 giugno i docenti a tempo indeterminato presentano al dirigente scolastico la richiesta di ferie in base a quanto previsto dalla normativa: in linea generale maestre e professori hanno a disposizione 32 giorni di ferie (30 giorni nel caso in cui ancora non si sono maturati 3 anni di servizio), a cui si aggiungono 4 giorni per le festività soppresse. Può capitare, tuttavia, che, per motivi di forza maggiore, gli insegnanti si ritrovino costretti a stoppare il periodo di riposo previsto, interrompendo di fatto i giorni di vacanza.
Gli artt. 13 commi 12 e 13 CCNL 29.11.2007 e 47 comma 4 D.Lgs 151/01 stabiliscono che i dipendenti possono bloccare il periodo di ferie in caso di malattia che determini una prognosi di almeno 4 giorni; in caso di ricovero ospedaliero (anche di un solo giorno); se la malattia del proprio figlio (fino agli 8 anni idi età) dia luogo a ricovero ospedaliero. Allo stesso modo, si precisa che il dirigente scolastico ha la facoltà di interrompere o sospendere le ferie del docente solamente in presenza di oggettivi e prevalenti motivi di servizio: in questo caso, nel provvedimento di interruzione, occorre specificare nel dettaglio le ragioni di questa sospensione, motivi che quindi devono essere correlati al rapporto di lavoro in atto.
In questi casi, il docente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro presso la scuola di servizio e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Inoltre, al dipendente spetta anche il risarcimento delle spese effettuate per il periodo di ferie non goduto.
Recupero del periodo di ferie non goduto
Se i docenti per un comprovato motivo non hanno potuto godere interamente o in parte delle proprie ferie, o se il dirigente scolastico le ha dovute interrompere, i lavoratori a tempo indeterminato possono recuperarle entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione delle lezioni e dell’attività didattiche.
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Quando si possono interrompere le ferie estive ultima modifica: 2023-07-05T07:18:41+02:00 da