di Francesca Lascialfari, Il Sole 24 Ore, 4.11.2019
– Uno dei temi più caldi sulla tutela della riservatezza degli alunni è collegata all’uso di strumenti elettronici (tablet, smartphone e altri) e dei social media in ambito scolastico. Oltre all’evidente rischio di diffusione incontrollata di immagini non autorizzate dagli inconsapevoli “attori”, da parte degli studenti attraverso i noti canali comunicativi a larga diffusione, si tratta di stabilire come poter eventualmente utilizzare immagini e video prodotti in contesti scolastici anche qualora autorizzati per fini didattici.
È noto che la diffusione tra i ragazzi, in età pre-adolescenziale, di strumenti per la ripresa visiva e sonora può produrre comportamenti pregiudizievoli nei confronti sia dei coetanei che del personale della scuola: eventuali registrazioni possono essere effettuate esclusivamente nell’ambito di un progetto didattico-educativo e potranno riguardare soltanto momenti positivi della vita scolastica.
Il vademecum del Garante
In più, come sottolineato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel vademecum “La scuola a prova di privacy” gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, «in ogni caso, non possono diffondere o comunicare sistematicamente i dati di altre persone (ad esempio, pubblicandoli su Internet) senza averle prima informate adeguatamente e averne ottenuto l’esplicito consenso».
Da un lato, dunque, occorre che le famiglie educhino adeguatamente i figli ad un uso consapevole dei device, dall’altro la scuola dovrà porre in essere tutte le azioni preventive dirette a scongiurare gli illeciti, fissando limiti e modalità di utilizzo dei dispositivi elettronici a scuola mediante un regolamento di istituto e idonee circolari esplicative da far conoscere a studenti e famiglie con le modalità indicate dalla legislazione vigente (pubblicazione in specifica sezione “Regolamenti” del sito web della scuola).
Comunicazione diretta
Un altro aspetto significativo su cui è opportuno focalizzare l’attenzione è la comunicazione diretta tra docenti e studenti: questa può essere realizzata mediante una chat di classe o gruppi chiusi, pur nella consapevolezza che anche tali canali prevedono una notevole facilità di diffusione delle comunicazioni.
È il sistema stesso che induce ad aprire la comunicazione, anche semplicemente suggerendo di invitare “nuovi amici” e condividere quante più informazioni possibili nel mondo virtuale. Il rischio è di avere gruppi che si aprono verso l’esterno, con una conseguente impossibilità di controllare i destinatari della comunicazione: non si deve, infatti, sottovalutare la funzione di moltiplicatori che spesso i social network rivestono.
Per questi motivi, l’uso dei social network per fini didattici (pubblicazione di materiali, risposte a quesiti su esercizi o lezioni, semplici comunicazioni individuali) appare da evitare, privilegiando per tali scopi l’utilizzo delle sezioni ad hoc messe a disposizione da tutti i produttori di registri elettronici.
Progetti didattici
Vi sono, poi, situazioni nelle quali la legittimità delle trasmissioni video dalla classe o registrazione di intere lezioni o parti di esse rientrano in specifici progetti didattici atti a garantire il diritto allo studio di alunni in situazione di svantaggio: a titolo di esempio, citiamo il caso di studenti che, a seguito di malattia o infortunio, seguono uno specifico percorso di istruzione domiciliare, predisposto dalla scuola secondo precise linee guida. In tal caso, le riprese potranno essere limitate all’azione del docente oppure, nell’ottica di una migliore inclusione e interazione dello studente malato con i compagni di classe, essere realizzate con la telecamera rivolta anche verso i ragazzi. Si renderà necessaria, in quest’ultimo caso, l’acquisizione di idonea autorizzazione delle famiglie dietro informativa sulle finalità e l’uso delle immagini da parte della scuola.
Le fattispecie appena trattate sono maggiormente presenti nelle scuole secondarie, mentre nel primo ciclo si trovano altri tipi di criticità: è molto comune, ad esempio, la richiesta da parte delle famiglie di riprendere e fotografare i propri figli durante le recite scolastiche, i saggi o le uscite didattiche.
Come precisato dall’Autorità Garante nel vademecum già citato: «Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video».
Documentare le attività
Infine, la scuola può autorizzare le insegnanti a documentare, mediante foto o riprese audio/video, le attività svolte in classe nell’ambito di specifici progetti didattici e ad esporle in ambito scolastico: infatti tale azione è finalizzata all’espletamento delle finalità istituzionali dell’ente ed è autorizzata anche in difetto di specifico consenso degli interessati, sempre nel caso in cui le immagini dei minori siano relative a momenti “positivi” della vita scolastica (attività didattica, manifestazioni sportive).
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Recite e gite, sì a foto e video ma online solo con il consenso ultima modifica: 2019-11-04T06:01:36+01:00 da