dal blog di Gianfranco Scialpi, 20.3.2023.
Responsabilità del docente sul minore. La Corte d’appello definisce meglio l’atto della consegna al genitore.
Responsabilità del docente sul minore. La consegna deve essere evidente
Responsabilità del docente sul minore. Questa inizia dal momento in cui l’alunno varca la soglia dell’aula e termina al momento dell’affido al genitore o a persona delegata. Non sono previsti vuoti temporali o impedimenti di qualunque genere (controllo oculare diretto).
Il passaggio o il trasferimento di responsabilità sul minore “soggetto incapace di intendere e volere) avviene con la consegna. Questa deve essere effettuata in modo chiaro ed esplicito, diversamente l’implicito in diritto equivale a zero, anche in presenza del genitore.
In tal senso va letta una sentenza poco attenzionata dai siti scolastici, ma che riveste una certa importanza in quanto definisce il comcetto di consegna. Il riferimento è il pronunciamento della Corte d’appello di Napoli, emesso a fine gennaio.
La notizia, purtroppo sintetica e quindi carente di molti particolari (ho trattato il tema per un’altra vicenda ) è riportata da Il Sole24-Scuola “il bambino in mancanza della vigilanza da parte dell’insegnante che era impegnata a parlare con alcune mamme degli alunni inciampava in una mattonella rotta del pavimento e cadeva; urtando contro lo spigolo di un armadietto appendiabiti privo dei dovuti sistemi di protezione e riportava una grave ferita lacero-contusa al naso. Anche la madre del minore era già presente nell’aula quando il bambino era inciampato e poi caduto contro lo spigolo dell’armadietto.
Ebbene secondo la Corte d’Appello partenopea l’elemento della presenza della mamma non è sufficiente a ritenere che fosse effettivamente avvenuta la “restituzione” del minore;
e che dunque della sua sorveglianza fosse ora responsabile il genitore e non più l’insegnante del bambino”