di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 29.5.2018
– Ormai le date di pubblicazione dei movimenti della mobilità 2018/2019 per la scuola primaria e dell’infanzia sono vicine. Il prossimo venerdì 1 giugno sarà la vota della scuola primaria e il martedì 12 giugno quella dell’infanzia.
NORMATIVA SULLA DOMANDA DI REVOCA DELLA MOBILITA’ 2018/2019
È utile sapere che i docenti che hanno presentato domanda di mobilità territoriale o professionale entro il 26 aprile 2018, possono, se lo desiderano, revocare queste istanze. A tal proposito dobbiamo specificare che nell’art.5 comma 2 dell’OM. N.207 del 9 marzo 2018 è scritto, in modo preciso e circostanziato, che è consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.
Il termine ultimo della chiusura delle funzioni del SIDI per la scuola secondaria di I grado è il 9 giugno 2018, per cui i docenti che hanno presentato istanza di trasferimento o passaggio per la scuola secondaria di primo grado possono revocare tale istanza entro il 5 giugno 2018.
Il termine ultimo della chiusura delle funzioni del SIDI per la scuola secondaria di II grado è il 25 giugno 2018, per cui i docenti che hanno presentato istanza di trasferimento o passaggio per la scuola secondaria di secondo grado possono revocare tale istanza entro il 21 giugno 2018.
Nel comma 4 dell’art.5 dell’Ordinanza Ministeriale 207/2018, è scritto che l’aspirante alla mobilità, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
Nel comma 6 dell’art.5 dell’OM n.207/2018 è chiarito che il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia (per gravi motivi sopraggiunti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto) o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.
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