Ricostruzione carriera, arretrati, riallineamento. Ecco cosa fare al più presto per non perdere i soldi

Orizzonte_logo14Orizzonte Scuola, 7.1.2020

– Ricostruzione di carriera di docenti e ATA, diritto agli arretrati, riallineamento della carriera, situazione dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione. Il disorientamento diffuso su questi temi, che si può cogliere nei tanti gruppi social di docenti e di personale Ata, ci induce a tornare sull’argomento

La ricostruzione (tradizionale) della carriera consente il riconoscimento economico di gran parte dei servizi annuali svolti (primi 4 anni per intero più due terzi del restante periodo), ma non tutto. Rimane fuori un terzo del periodo di preruolo ulteriore rispetto ai primi 4 anni. Quindi chi ha quattro anni di preruolo non perde nulla. Chi ne ha 10 perde un terzo di 6 cioè 2. Chi ne ha 25 ne perde ben 7. Questo terzo non è in realtà davvero perso poiché si riottiene, come potete leggere dal decreto di ricostruzione, per chi ce l’ha, dopo molti anni di servizio. Specificatamente, ciò avviene, secondo la legge, al compimento del 16°, 18°, 21°, 24° anno di servizio riconosciuto con la ricostruzione, a seconda che si tratti rispettivamente di insegnante della scuola secondaria di secondo grado, di primo grado e primaria-infanzia, di Ata e di docenti dei conservatori e delle accademie. Attenzione. Sedicesimo, diciottesimo, ecc ma non di ruolo, piuttosto di servizio compreso il preruolo così come è stato riconosciuto in ricostruzione.

Pertanto, giusto per fare un esempio, se un docente di scuola secondaria di secondo grado vantasse in ricostruzione 25 anni di precariato, otterrebbe sul piano economico il riconoscimento di 4 anni per intero, più 14 (due terzi) degli altri 21 restando congelati gli altri 7, che sarebbero scongelati al compimento del sedicesimo anno di servizio (diciottesimo se scuola media di primo grado, e così via). È il cosiddetto riallineamento della carriera.

Va da sè che chi ha tantissimi anni di preruolo spesso ottiene lo scongelamento, il riallineamento in diretta. Ad esempio se al docente medesimo citato sono stati appena riconosciuti 18 anni di servizio (14 più 4), ecco che ai 18 si aggiungerebbero già all’atto della ricostruzione gli altri 7 (il terzo mancante), con il risultato che egli stesso otterrebbe il riconoscimento di ben 25 anni di servizio con inquadramento nello scaglione 21-27 (passando da 0 a 21!) restandovi peraltro solo per pochi mesi in attesa di transitare nello scaglione successivo, al netto del blocco della progressione del 2013 decisa dal governo si allora. Si consideri che l’anno di prova non partecipa al calcolo dei due terzi ma si aggiunge per intero a qual calcolo. E per chi vanta un periodo più breve di precariato valgono in proporzione le stesse considerazioni. Infine, chi non abbia ottenuto il riallineamento in diretta e cioè all’atto della ricostruzione lo dovrà chiedere al compimento del diritto (sedicesimo anno, ecc.). Spesso avviene d’ufficio ma diverse segnalazioni ci fanno pensare che talvolta ci si dimentichi. Il diritto non si prescrive ma si prescrivono, dopo cinque anni, gli eventuali arretrati.

Due precisazioni aggiuntive. La prima. Non sono fondate, come detto, le osservazioni di chi ritiene che lo scongelamento del terzo mancante si ottenga al compimento del 16°, 18°, 21°, 24° anno di servizio interpretato restrittivamente come servizio di ruolo”. Se ciò fosse vero, il docente dell’esempio descritto dovrebbe attendere altri sedici anni (dicotto o ventuno o ventiquattro…) prima di vedere scongelato il terzo mancante, e in pratica non riuscirebbe mai, per motivi di età, a raggiungere l’obiettivo. Tanto che a questo punto varrebbe – per coerenza – non congelare ma addirittura eliminare ab origine il terzo del servizo in questione. Il che non è. Tuttavia pare che alcuni Dsga interpretino male, cioè restrittivamente, la normativa, ma con un opportuno controllo sul decreto di ricostruzione, che è sempre opportuno provvedere a fare, il problema si risolverebbe. La seconda precisazione riguarda gli Ata. Mentre per i docenti valgono solo i servizi annuali riconosciuti dalla legge(180 giorni anche discontinui oppure 150 ma solo se svolti ininterrottamente dal 1 febbraio e fino al termine dell’anno scolastico), per gli Ata i servizi valutabili sono quelli effettivamente prestati. Si considerano cioè i periodi di servizio anche brevi, non essendo prevista in ogni anno scolastico una durata minima.

Quanto sopra potrebbe bastare, ma…

Ma c’è una precisazione da fare, anzi due o tre. La prima. Gli arretrati attesi con la ricostruzione si riferiscono unicamente al periodo successivo alla fine dell’anno di prova. Cioè l’aumento ad esempio di 500 euro netti al mese ottenuto dal docente dell’esempio che passa dalla fascia 0 alla fascia 21 alle superiori inizia a decorrere da quel giorno. Ad esempio: 1 settembre 2015 inizio anno scolastico successivo alla prova. Ricostruzione ottenuta il 1 gennaio 2018. In questo a caso gli arretrati sono il frutto della moltiplicazione di 500 euro netti dell’esempio per i mesi trascorsi tra quelle sue date più le tredicesime. Una bella cifra. Che però richiama la seconda precisazione. Seconda precisazione. Questi arretrati non c’entrano nulla con gli arretrati che spetterebbero a quello stesso docente per il fatto che egli stesso è stato vittima di reiterazione abusiva dei contratti a termine – tesi vincente del libro di chi scrive e dei sindacati e dei legali che hanno fatto causa in questi anni specie dopo la sentenza di novembre 2014 davanti alla Corte di Giustizia di Lussemburgo – il quale dopo tre anni avrebbe dovuto ottenere il ruolo, stando alla giurisprudenza UE e italiana e alle centinaia di sentenze ottenute in tutta Italia. Quindi, passando ai calcoli, il docente in questione dopo il nono anno (dopo il terzo se si guarda alla legge precedente al 2010) avrebbe dovuto avere lo stipendio di seconda fascia, dopo 15 anni anche quello della terza: una barca di soldi. Solo che per ottenere questi arretrati occorre far causa, e tenere presente la prescrizione quinquennale, cioè la perdita dei diritti causata dalla inerzia pluriennale dell’interessato, per cui se si facesse causa oggi si andrebbe indietro per gli arretrati solo di cinque anni da oggi, il resto sarebbe perso, a meno che l’interessato non abbia nel passato inviato una diffida come tanti hanno fatto in attesa di far causa o per altri motivi. La diffida interrompe i termini, per cui se ad esempio il lavoratore facesse causa oggi ma avesse la ricevuta di una diffida inviata nel 2015, si andrebbe a ritroso sempre di 5 anni, ma dal 2015, quindi se vincesse la vertesse avrebbe gli arretrati a partire dal 2010.

La Terza precisazione rimanda a una questione di strettissima attualità e riguarda un po’ tutti. La Corte di Cassazione, come abbiamo più volte riferito, ha appena stabilito che le ricostruzioni fatte secondo la legge,

e cioè come sopra descritto, sono illegittime poiché non vi è ragione, scrivono i giudici, di congelare il terzo del preruolo per sedici, diciotto… anni. Congelare parte del precariato serve a rallentare la carriera per far risparmiare lo Stato ma è davvero… ragionevole? Dunque, come abbiamo riferito in una recente intervista, ci sono gli estremi per far causa anche per questo. Nell’attesa di decidere se farla occorrerebbe interrompere i termini di prescrizione quinquennale. Ma chi sono i docenti e ata interessati? Lo spieghiamo appunto in questa intervista

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Ricostruzione carriera, arretrati, riallineamento. Ecco cosa fare al più presto per non perdere i soldi ultima modifica: 2020-01-07T08:38:58+01:00 da
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