di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 26.1.2018
– Il 6 febbraio scadono i termini per le iscrizioni alle prime classi dell’anno scolastico 2018/2019, di seguito, tra febbraio, marzo e aprile, si faranno i conti per predisporre l’organico dell’autonomia 2018/2019. Nelle singole scuole, soprattutto nei casi di riduzione dell’ organico, si dovrà fare i conti con il soprannumero o con le cattedre orarie esterne ex novo.
CATTEDRE ORARIO ESTERNE EX NOVO, A CHI TOCCANO?
È utile ricordare che ai sensi del comma 7 dell’art.11 del contratto sulla mobilità 2018/2019 qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto tenendo conto delle successive disposizioni riferite ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del presente contratto. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art. 13 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.
Bisogna specificare che in riferimento a quanto previsto al su citato art. 11 comma 7, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi. In buona sostanza in una cattedra orario esterna con completamento all’interno dello stesso comune, può essere allocato anche un docente che è escluso dalla graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto.
GRADUATORIA PER INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO
Non si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali – rispetto all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi – risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d’ufficio. Ai fini dell’identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione allegata, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.
I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari comprendenti sia i docenti titolari su scuola sia i docenti con incarico triennale, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
.
.
.