Obiettivo scuola, 15.10.2022.
A norma dell’art. 39 del D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 le madri hanno diritto, durante il primo anno di vita del bambino (compreso il giorno del primo compleanno), al riposo per l’allattamento del figlio.
In particolare:
- Se l’orario di lavoro è pari a 6 o più ore, spettano due periodi di riposo di un’ora ciascuno.
- Se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore, spetta solo un’ora di riposo.
Tali periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Gli stessi permessi spettano alla madre entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
Per un approfondimento sul tema si rimanda a questo articolo.
I REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ANNO DI PROVA
Il Decreto 226/2022, similmente al precedente decreto 85/2015, richiede come requisito per il superamento dell’anno di prova, lo svolgimento di almeno 180 giorni di servizio di cui 120 per le attività didattiche.
Nei 180 giorni vanno computati:
- Tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche.
- Gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.
- Il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
Nei 120 giorni sono compresi:
- I giorni effettivi di insegnamento
- I giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
RIDUZIONE ORARIA PER ALLATTAMENTO E ANNO DI FORMAZIONE E PROVA
L’art. 3 comma 4 del DM 226/2022 prevede che:
Fermo restando l’obbligo delle attività disciplinate dal presente decreto, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto”.
Questo significa che chi è in servizio su una prestazione oraria inferiore alla cattedra intera, dovrà comunque svolgere interamente le attività formative (50 ore di formazione) ma potrà godere di una riduzione proporzionale dei requisiti dei 180 e 120 giorni di servizio.
Posto che tale riduzione oraria spetta sicuramente nel caso di docenti in servizio in regime di part-time, ci si chiede se tale riduzione sia applicabile anche al caso della riduzione oraria per allattamento.
La risposta positiva viene fornita dall’USR Sardegna con una FAQ pubblicata sul portale dedicato all’anno di formazione e prova. Evidentemente, poiché la riduzione oraria spetta solo fino a un età di età del bambino, il calcolo dovrà tenere conto di tale circostanza.
Nella FAQ dell’USR Sardegna viene indicato un esempio di calcolo, che riportiamo di seguito:
PER UN APPROFONDIMENTO SULLA RIDUZIONE ORARIA PER ALLATTAMENTO SI VEDA QUI
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Riduzione oraria per allattamento e anno di prova: chiarimenti e FAQ USR Sardegna ultima modifica: 2022-10-16T04:42:23+02:00 da