Rientro dopo il 30 aprile e proroga della supplenza

Il rientro del titolare dopo il 30 aprile è regolamentato dall’art. 37 del CCNL/2007, tuttora vigente, che recita quanto segue:

Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

Come si calcola il periodo di assenza

Per calcolare i 90 o 150 giorni di assenza non si considera la data del 30 aprile ma si deve partire dalla data di termine dell’assenza del titolare (ovvero dopo il 30 aprile). L’art. 37 infatti prevede il rientro in servizio “dopo il 30 aprile”.
Se ad esempio il giorno di rientro del titolare è previsto per il 19 maggio, si calcolano a ritroso 150 giorni (o 90 se classi terminali) a partire da tale data, non quindi a partire dal 30 aprile.

È ovvio che se già al 1° maggio il titolare ha raggiunto i 150/90 giorni di assenza, il calcolo è ininfluente.
In caso contrario è necessario calcolare i giorni a ritroso partendo dalla data del rientro del titolare (che naturalmente sarà dopo il 30 aprile).
È comunque chiaro  che anche un solo giorno di rientro in servizio a scuola del titolare prima del 30 aprile interrompe la supplenza e il conteggio dei 150/90 gg. di assenza.

I giorni di sospensione delle lezioni

Sono sempre calcolati nei 150/90 giorni di assenza anche se il titolare effettua dei rientri “formali” ovvero rientra a scuola senza prendere servizio, come spesso succede durante le vacanze di Natale e Pasqua.

La continuità didattica prevista dalla normativa è interrotta solo dal rientro effettivo in classe del docente, non dal rientro convenzionale durante eventuali periodi di sospensione delle lezioni.

Nella Nota MIUR n. 16294 del 28/10/2016 tale caso è contemplato al punto c) laddove si fa riferimento all’Orientamento ARAN dell’ottobre 2016 in un cui si specifica che “…dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell’attività didattica rientrano nel computo dell’assenza continuativa del docente, che l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica degli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico”.

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Rientro dopo il 30 aprile e proroga della supplenza ultima modifica: 2020-04-30T06:29:45+02:00 da
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