Rischio contenzioso? I verbali delle prove diventano decisivi

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di Dino Caudullo, Il Sole 24 Ore, 15.6.2021.

Gilda Venezia

L’esito dell’esame di Stato, importante anche per la rilevanza della votazione finale per il prosieguo della carriera di studi o per la partecipazione ai concorsi pubblici, è stato negli anni oggetto di notevole contenzioso.

Quest’anno la sessione di esami di maturità, per evitare il rischio di contagio, si svolgerà in maniera più snella con un unico colloquio orale della durata di circa 60 minuti. Nonostante le particolari modalità con cui si svolgerà quest’anno l’esame, saranno comunque applicabili molti dei principi generali enunciati dalla giurisprudenza in tema di esami di maturità e concorsi in genere.

I principi

Resta fermo, intanto, che la scelta dei quesiti per la prova orale è riservata a una sfera di discrezionalità piuttosto ampia, sindacabile solo nelle ipotesi di sviamento o di manifesta irragionevolezza. Inoltre, la predeterminazione di criteri di correzione e valutazione non necessita di particolare motivazione, costituendo un’operazione che consente, a valle, la verifica della necessaria correlazione tra i giudizi finali e i predeterminati criteri di valutazione.

Quest’anno, in particolare, svolgendosi tutto l’esame in modalità orale, è importante che la commissione presti particolare attenzione alla fase di verbalizzazione delle singole prove. Il decreto ministeriale 53/2021 prevede, in particolare, che debbano essere verbalizzate le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame, nonché l’andamento e le risultanze delle operazioni riferite a ciascun candidato, con la descrizione delle attività della commissione in maniera sintetica e fedele, chiarendo le ragioni per le quali si perviene alle decisioni assunte, in modo che il lavoro risulti trasparente in tutte le sue fasi e che le deliberazioni adottate siano congruamente motivate.

Ma, per quel che riguarda le prove orali, in base alle pronunce dei giudici, può essere giustificata l’assenza di una puntuale verbalizzazione delle risposte. Infatti la giurisprudenza ha affermato che, per motivi di sinteticità e di economia procedimentale, le risposte del candidato non debbano essere necessariamente indicate nel verbale, tenuto conto che la specifica verbalizzazione di domande, risposte e giudizi comporterebbe un rallentamento dei lavori della commissione in danno del buon andamento dell’attività amministrativa.

I margini di intervento

Pur essendo quello espresso dalla commissione un giudizio di natura tecnica, ciò non toglie che il giudice, pur non potendosi spingere fino alla sostituzione della valutazione della commissione, possa comunque sindacare circa la sussistenza di gravi errori di fatto, di palesi travisamenti della situazione concreta, di manifeste illogicità o irragionevolezze nella determinazione. Quindi, seppur ristretti, vi sono margini di intervento del giudice amministrativo nel valutare la legittimità o meno del giudizio della commissione.

Quanto alla motivazione del giudizio espresso, se da un lato la giurisprudenza ha affermato che il giudizio di non superamento dell’esame di maturità, determinato da un punteggio estremamente negativo conseguito in sede di colloquio orale, richiede una motivazione particolarmente dettagliata e puntuale, soprattutto laddove il candidato vanti un curriculum scolastico e un giudizio di ammissione all’esame più che positivo, dall’altro si è anche precisato che, di per sé, non vi è contraddittorietà tra il buon curriculum maturato nel corso dell’ultimo anno e il voto non del tutto soddisfacente conseguito nell’esame finale che, per la sua stessa funzione, costituisce una prova a sé, oggetto di autonoma valutazione. Proprio l’autonomia dell’esame finale rende quindi svincolata la sua valutazione dal voto di presentazione del candidato attribuito dall’istituto scolastico di appartenenza.

Una verifica circa la correttezza dell’operato della commissione esaminatrice, per valutare l’opportunità di un ricorso, dovrà comunque passare attraverso l’attento esame degli atti, per l’accesso ai quali sarà possibile attivare la procedura prevista dalla legge 241 del 1990.

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