TuttoscuolaNews, 13.7.2015.
Dopo le fasi di avvio del piano straordinario di assunzioni illustrate nelle notizie Roadmap della riforma. Immissioni in ruolo/1 http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=36548 e Roadmap della riforma. Immissioni in ruolo/2 http://tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=36550, va precisato che le nomine in ruolo effettuate secondo le procedure previste dall’art. 399 del Testo Unico danno diritto all’assegnazione diretta di una sede di servizio, mentre le nomine in deroga a tale art. 399 comportano l’assegnazione ad un ambito territoriale.
Fase 8 – Per le nomine in ruolo previste dal piano straordinario mediante presentazione di apposita domanda, nel caso in cui, trascorsi i 10 giorni dalla proposta di assunzione da parte di un dirigente scolastico, il docente non accetta espressamente la proposta, viene cancellato dalla graduatoria di appartenenza.
Si tratta di una norma ‘capestro’ che non mancherà di suscitare critiche e proteste.
I soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c), accettano espressamente la proposta di, assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 103. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 96 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all’assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 98 (comma 102).
Fase 9 – Le graduatorie ad esaurimento che al 1° settembre 2015 risultano esaurite perdono efficacia per ogni possibile forma successiva di assunzione. Le graduatorie ad esaurimento che, invece, risultano non esaurite mantengono in futuro la loro piena efficacia ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato. È il caso, ad esempio, di graduatorie GAE della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
Ciò fa prevedere che in occasione dei prossimi concorsi che dovranno essere banditi entro il dicembre 2015 i posti a disposizione saranno ripartiti tra i vincitori e gli iscritti GAE in quote uguali del 50%.
A decorrere dal 1º settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata (comma 105)
Fase 10 – Per l’anno scolastico 2015-16 l’assegnazione della sede ha carattere provvisorio e durata annuale, in vista dell’incarico triennale presso un’istituzione scolastica che verrà attivato dal 2016-17.
Ferma restando per tutti i nominati la decorrenza giuridica della nomina al 1° settembre 2015 e quella economica dalla effettiva presa di servizio, vi saranno per loro tre tipologie possibili di assegnazione di sede di servizio:
– Assegnazione di sede immediata per chi nel corso del 2015-16 non è in servizio o svolge supplenza breve;
– Assegnazione della sede il 1° luglio 2016 o al termine degli esami di maturità per chi è titolare di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche;
– Assegnazione al 1° settembre 2016 per chi nel corso del 2015-16 è titolare di supplenza annuale.
Per i docenti assunti prima dell’avvio del piano straordinario e nella sua immediata fase iniziale, l’applicazione dell’art. 399 del Testo Unico comporta un trattamento di sede più favorevole, perché, dopo la sede provvisoria potranno richiedere successivamente la sede definitiva secondo le attuali regole sulla mobilità.
Gli altri docenti, assunti per effetto del piano straordinario, diventeranno titolari di ambito e per la sede di servizio dovranno attendere la proposta di incarico da parte di un dirigente scolastico.
Per i soggetti di cui alle fasi b) e c) del comma 98, l’assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelle brevi e saltuarie, nel qual caso avviene al primo settembre 2016 per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al primo luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata (comma 99).
(continua – segui tuttoscuola.com, verranno pubblicate le parti successive della roadmap della riforma)