dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 14.1.2023.
Sentenza del Tar Emilia Romagna: i documenti e le informazioni non appartengono alla sfera personale dei partecipanti
La sentenza n. 01010 del 21 dicembre del Tar Emilia Romagna sancisce il diritto ad avere copia del curriculum del collega che lo precede nella graduatoria utile per l’immissione in ruolo. La privacy non può costituire un impedimento dal momento che gli insegnanti quando hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso hanno dato il loro consenso ad un percorso di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza stessa della valutazione.
Il legittimo interesse dei singoli soggetti che ne hanno titolo giustifica l’accesso ai documenti amministrativi tranne il caso del generico ed indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa. E solo nel caso un rapporto di un diretto e dimostrato interesse tra la singola posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l’ostensione.
L’accesso agli atti
Per il Tar sono quindi accessibili tutti gli atti del personale docente perché soggetti agli obblighi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione delineati dalla Costituzione, che sono sufficienti a giustificare l’obbligo di trasparenza e lo speculare diritto di accesso degli interessati ai documenti.
Nel caso esaminato una docente aveva chiesto di prendere visione del curriculum e degli atti relativi alla posizione della collega che la precedeva in graduatoria relativa alla procedura selettiva alla quale aveva partecipato.
Non vale l’esigenza di riservatezza
Il Tar dell’Emilia Romagna ha riconosciuto che si deve escludere l’esigenza di riservatezza a tutela di terzi per tutte le pubbliche selezioni: ovvero domande e documenti prodotti dai candidati, verbali e schede di valutazione.
In poche parole tutti i documenti e le informazioni una volta inseriti nella procedura non appartengono più alla sfera personale dei partecipanti ma diventano accessibili ai soggetti legittimati da uno specifico interesse.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ruolo: il prof ha diritto a vedere il curriculum del collega che lo precede ultima modifica: 2023-01-14T06:45:55+01:00 da