Ruolo, in quali casi può essere rinviato l’anno di prova

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 24.7.2023.

Chiarimenti sui casi di rinvio dell’anno di prova e formazione che i neoimmessi dovranno superare per vedersi confermare il ruolo.

Gilda Venezia

Sta continuando la procedura ordinaria delle immissioni in ruolo, e pressocchè ovunque siamo ormai entrati nella fase 2 dedicata alla scelta delle sedi scolastiche, dopo l’assegnazione della provincia ai candidati. Manca dunque poco più di un mese alla presa di servizio dei neoimmessi che inizieranno l’anno di prova e formazione. Ma in quali casi potrà essere rinviato?

Anno di prova: quali requisiti per superarlo

I docenti neoimmessi, una volta stipulato il contratto a tempo indeterminato, per poter essere confermati sul ruolo, devono superare l’anno di prova e formazione, come previsto dal Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione). Successivamente la legge 107/2015 ha specificato che per rendere valido l’anno di prova sono indispensabili 180 giorni di servizio di cui almeno 120 prestati per le attività didattiche. Nel calcolo dei 120 giorni vanno considerati i giorni di lezione, ma anche quelli usati per qualsiasi altra attività preordinata o collegata allo svolgimento dell’attività didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Qualora non venissero soddisfatti i requisiti dei 180 giorni di servizio e dei 120 giorni di attività didattiche, l’anno di prova sarà prorogato attraverso un decreto emesso dal Dirigente Scolastico.

Quando può essere ripetuto o prorogato il periodo di prova

L’anno di prova può essere rimandato in alcuni casi specifici: per maternità, aspettativa, congedo o malattia (o comunque motivi giustificati). In questi casi non esistono limiti, potendo essere rinviato più volte se sussistono queste casistiche.

In caso invece di mancato superamento del periodo di prova occorre rifarsi all’art. 1 comma 119 della legge 107/2015, il quale prevede che in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente possa usufruire di una proroga che sarà disposta una sola volta. In questo caso, il DS emetterà un provvedimento motivato di ripetizione del periodo di prova stesso, indicando gli elementi di criticità emersi e individuando le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

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Ruolo, in quali casi può essere rinviato l’anno di prova ultima modifica: 2023-07-24T21:30:56+02:00 da

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