Sanzioni disciplinari agli alunni, cosa fare e quale procedura: in allegato un vademecum operativo

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 5.4.2021.

Gilda Venezia

Premettiamo che non dobbiamo dimenticare, per nessuna ragione, che è necessario garantire a scuola la realizzazione di una sorta di alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove ogni parte si impegna ad assume impegni e responsabilità ben precisi.

La ratio della disciplina sui procedimenti disciplinari, dunque, è quella di offrire alla scuola strumenti concreti, di carattere sia educativo (prioritariamente) che sanzionatorio, per far comprendere ai giovani il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti aggressivi, violenti o di sopraffazione e considerato infine che l’inasprimento delle sanzioni per fatti gravi o gravissimi si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale, si rammenta quanto segue, precisando che la materia è stata oggetto di più di un approfondimento ministeriale.

I regolamenti d’Istituto

In primo luogo, si evidenzia come destinatari delle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti sono gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado.
Per gli alunni della scuola primaria, in effetti, risulta tuttora vigente il R.D. 1927 del 26.04.1928, ad esclusione delle disposizioni da ritenersi abrogate per manifesta incompatibilità con la disciplina successiva.

Il quadro di riferimento di carattere generale

Tale legge, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedimentali dell’azione disciplinare nei confronti degli studenti.

Il regolamento degli Studenti e delle Studentesse, come noto, come fa presente l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, introduce novità in materia di disciplina per i discenti, con specifico riferimento alle infrazioni disciplinari, alle sanzioni e alla loro impugnazione.

Le modifiche introdotte impongono alle singole istituzioni scolastiche di adeguare ad esse i propri regolamenti interni. Chi non avesse provveduto è dunque invitato a farlo immediatamente. In buona sostanza, i regolamenti d’istituto in materia di disciplina dovranno avere i contenuti di seguito indicati, come risultanti dal combinato disposto delle norme vecchie e nuove.

Le infrazioni disciplinari

A partire dall’ art. 3 del D.P.R. 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento agli ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle scuole dovranno declinarli mediante la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.

Le sanzioni correlate alle infrazioni disciplinari

Le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica sono appannaggio del regolamento di ciascuna istituzione scolastica, che quindi le dovrà specificamente individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione ed alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, c. 3, DPR 249). Le scuole dovranno dunque tipizzare i comportamenti cui ricollegare le sanzioni. Deve essere evitato il rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti.

Gli organi competenti a comminare le sanzioni. Il regolamento d’istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). Le sanzioni comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica sono riservate alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d’Istituto.

Il procedimento disciplinare

L’art. 4, comma 6 del DPR 249/98 specifica che:

  • le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe;
  • le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto.

Con riferimento al Consiglio di Classe si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.
E’ appena il caso di ricordare che il C.d.C. andrà presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato.
2. il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento alla forma e alle modalità di contestazione dell’addebito, alla forma e modalità di attuazione del contraddittorio ed al termine di conclusione.
3. procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità. E’ questo un ulteriore e nuovo elemento di contenuto del regolamento d’istituto, introdotto dal D.P.R. 235/2007.

La funzione educativa della sanzione disciplinare

Non deve mai comunque essere dimenticata la funzione educativa della sanzione disciplinare: occorre dunque rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2).
I regolamenti d’istituto, dunque, è bene individuino sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità (es.: attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.)

Tali misure possono configurarsi non solo come sanzioni autonome diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa. Nell’applicazione delle sanzioni, ad ogni buon conto, la scuola dovrà ispirarsi al principio di gradualità. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. (Art.4, c. 5).

Se il fatto che costituisce infrazione disciplinare è anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, si ricorda che le SS.LL. sono tenute alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale, in applicazione dell’art 361 c.p..

La classificazione della sanzione

Di seguito si riporta un elenco di tipologie di sanzioni, precisando che si tratta di una semplice esemplificazione, che certamente non esaurisce le possibili mancanze disciplinari, né le sanzioni alle medesime correlate.

Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4, comma 1)

Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. 249 né dal D.P.R. 235. Tali sanzioni vanno previste, e devono essere individuate dai singoli regolamenti d’istituto, unitamente alle infrazioni disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure.

Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art. 4, c. 8)

Tali sanzioni – adottate dal Consiglio di Classe – sono comminate solo in caso di infrazioni gravi o reiterate. Durante il periodo di allontanamento deve essere previsto comunque un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro del sanzionato nella comunità scolastica.

Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4, c. 9)

Trattasi di sanzioni adottate dal Consiglio d’Istituto; devono concorrere due condizioni:

  • devono essere stati commessi fatti/atti lesivi della dignità e del rispetto per la persona ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
  • il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dall’art. 4, c. 7 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Non fatti astratti ma reali: gli insegnanti devono essere dettagliati 

L’iniziativa disciplinare della scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato. I fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che sui medesimi saranno svolti dalla magistratura inquirente. Non, dunque, inutili note del tipo “non porta rispetto all’insegnante”, o giù di lì. Servono descrizioni meticolose e analitiche, non arricchite da valutazioni soggettive inutili, e, principalmente, serve rispettare il regolamento nella sua minuziosa articolazione.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola è bene promuova – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico ( art. 4, c. 9 bis)

Tale sanzione può essere adottata dal Consiglio d’Istituto. Per la sua applicazione devono concorrere tutte le seguenti condizioni:
1) ipotesi di recidiva, nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona, oppure atti di grave violenza o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico;

Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (art. 4, cc. 9 bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli di cui al punto 4, ed ove concorrano le stesse condizioni, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Certezza della responsabilità e rigore motivazionale

Ogni sanzione che comporti l’allontanamento della studente dalla scuola può essere irrogata solo previa verifica, da parte dell’istituzione, della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (art. 4 , c. 9 ter).
La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara i motivi che l’hanno resa necessaria (art. 3 L. 241/1990); più grave è la sanzione più è necessario rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità nell’applicazione.
Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento sino al termine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”.

Le impugnazioni

La disciplina introdotta dal regolamento in esame è finalizzata anche a garantire sia il diritto di difesa degli studenti incolpati che la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi secondo le previsioni della L. 241/90 e s.m.i..
Il procedimento disciplinare a carico degli studenti, come ha precisato la nota ministeriale del 31.07.2008 che qui si riporta, è azione di natura amministrativa. Al procedimento, di carattere amministrativo, si applica dunque la disciplina della L. 241/90 e s.m.i. in tema di:

  • avvio del procedimento
  • formalizzazione dell’istruttoria
  • obbligo di conclusione espressa
  • obbligo di motivazione e termine.

L’esecuzione della sanzione

Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del regolamento non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà dunque essere eseguita pur in pendenza di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.

L’Organo di garanzia

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. Tale organismo va istituito sempre (è opportuna la pubblicazione all’Albo della scuola) e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

L’organo di garanzia interno dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni (art. 5, c. 1).
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Composizione dell’Organo di Garanzia

Il Regolamento in esame ha meglio definito, anche se non rigidamente (vista l’autonomia delle scuole) la composizione dell’Organo di garanzia interno:

  • è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico
  • di norma si compone, per la scuola secondaria di II grado, da un docente designato dal consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori
  • per la scuola secondaria di I grado, invece, da un docente designato dal Consiglio d’istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (art. 5, c. 1).

Cosa devono precisare i regolamenti di istituto

I regolamenti di istituto dovranno precisare sempre la composizione del suddetto organo, avendo cura di stare attenti, in ordine:

  • al numero dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di 4;
  • alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’organismo lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organismo lo studente sanzionato o un suo genitore).

Il funzionamento dell’organo di garanzia

Riguardo al funzionamento occorrerà precisare:

  • se tale organo in prima convocazione debba essere “perfetto” (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, in nessun caso sia necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;
  • il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti);
    se le decisioni dell’organismo di garanzia debbano essere adottate all’unanimità e/o maggioranza relativa/assoluta dei presenti.

L’ulteriore impugnativa all’USR

L’organo di garanzia è chiamato a decidere – su richiesta degli studenti di scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse – anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del regolamento in esame (art. 5, c. 2).

Il comma 3 del più volte citato art. 5 interviene sulla fase ulteriore di impugnativa. La competenza a decidere sui reclami avverso le violazioni dello Statuto, anche se contenute nei regolamenti d’istituto, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell’USR.

Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione per la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto, sia nell’emanazione del provvedimento oggetto di contestazione, sia nell’emanazione del regolamento d’istituto ad esso presupposto.
E’ da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di 15 giorni, in analogia con quanto previsto dall’art. 5, c.1, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

L’Organo regionale di garanzia

La decisione è subordinata al parere vincolante dell’Organo di garanzia regionale, che dura in carica due anni scolastici.
L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa vigente in materia, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita e giacente al fascicolo e/o delle memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dalla scuola coinvolta. Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. E’ di 30 giorni il termine entro il quale l’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora, entro tale termine, l‘organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta, il Direttore dell’USR può decidere indipendentemente dal parere.
La decisione del Direttore generale è definitiva.

Il Regolamento delle “Sanzioni disciplinari agli alunni”

Il allegato la “Procedura di irrogazione di sanzioni disciplinari agli alunni”. Si tratta della procedura che si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con D.P.R. n. 249 del 24/05/1998, e alle successive modifiche ed integrazioni. In particolare, si fa riferimento al D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e alla Nota Ministeriale 3620/PO del 31/07/2008. Molte scuole hanno approvato svariati regolamenti molti dei quali hanno bisogno di essere rivisti e meglio coordinati. Quello dell’Istituto Comprensivo Lodi Terzo di Lodi, diretto dal dirigente scolastico dottoressa Stefania Menin, è esempio tangibile di una buona scuola. Al passo con i tempi e in grado di trasformare la norma in azione quotidiana.

 

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Sanzioni disciplinari agli alunni, cosa fare e quale procedura: in allegato un vademecum operativo ultima modifica: 2021-04-05T07:45:46+02:00 da

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