Sanzioni disciplinari studenti. Senza la componente dei genitori il Consiglio di classe è illegittimo. Sentenza

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola,  19.9.2021.

Gilda Venezia

Una interessante ordinanza del TAR Lazio, la numero 01180/2020 , si sofferma succintamente sulla corretta composizione del Consiglio di classe in sede di adozione dei procedimenti disciplinari verso gli studenti.

Il fatto

Uno studente come difeso dai propri avvocati impugnava il provvedimento sanzionatorio comminato dalla propria scuola, si contestava in particolar modo la delibera assunta dal Consiglio di Classe, con la quale è stato proposto di irrogare allo studente la sanzione, del verbale della seduta del Consiglio di Classe e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.

Senza la componente dei genitori il Consiglio di classe è illegittimo

Osserva nella sua ordinanza il TAR che “come si è accennato, re melius perpensa, la mancata convocazione dei rappresentanti dei genitori al Consiglio di classe inficia la regolarità della composizione del Consiglio di classe”.

In caso di mancata nomina dei nuovi rappresentanti rimangono in carica quelli precedenti

Rilevando anche che  sebbene non fossero stati eletti i rappresentanti per l’anno in corso, dovevano ritenersi ancora in carica, in regime di prorogatio, quelli nominati nel precedente anno scolastico che possedessero ancora i requisiti di legittimazione (v. art. 5 d.lgs. 297/1994, art. 50 co. 4 O.M. n. 215 del 15 luglio 1991)”.

Si devono astenere i genitori dell’alunno interessato dal procedimento disciplinare

Precisando “che resta fermo il dovere di astensione dei genitori del minore coinvolto nell’episodio oggetto di valutazione (v. O.M. n. 3602 del 4.7.2008)”.

Le norme richiamate nell’ordinanza del TAR

Art. 5 d.lgs. 297/1994: Fanno parte, altresi’, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe “nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe; nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonche’ due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe”.

Art. 50 co. 4 O.M. n. 215 del 15 luglio 1991: “Negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei genitori e degli alunni (questi ultimi nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati) continuano a far parte, fino all’insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse o del consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi”.

Si devono astenere i genitori dell’alunno interessato dal procedimento disciplinare

Precisando “che resta fermo il dovere di astensione dei genitori del minore coinvolto nell’episodio oggetto di valutazione (v. O.M. n. 3602 del 4.7.2008)”.

Le norme richiamate nell’ordinanza del TAR

Art. 5 d.lgs. 297/1994: Fanno parte, altresi’, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe “nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe; nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonche’ due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe”.

Art. 50 co. 4 O.M. n. 215 del 15 luglio 1991: “Negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei genitori e degli alunni (questi ultimi nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati) continuano a far parte, fino all’insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse o del consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi”.

O.M. n. 3602 del 4.7.2008: “In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi)e di successiva e conseguente surroga)”.

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Sanzioni disciplinari studenti. Senza la componente dei genitori il Consiglio di classe è illegittimo. Sentenza ultima modifica: 2021-09-19T08:42:33+02:00 da

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