Scrutini, colleghi assenti: sono previsti compensi per chi li sostituisce?

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Orizzonte Scuola, 23.5.2019 

– Siamo nuovamente costretti a tornare sull’argomento a causa di fake news messe in circolazione sull’argomento. In un Orientamento applicativo per il Comparto scuola l’ARAN ha risposto alla domanda “Ai docenti che sostituiscono i colleghi assenti durante le operazioni di scrutinio spettano dei compensi? In quale misura?”

Risposta dell’ARAN

“L’art. 29 del CCNL del 29.11.2007, al comma 3, stabilisce che sono attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale :

  • la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue articolazioni fino a 40 ore annue;
  • la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione per un massimo di 40 ore annue;
  • lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

In tale contesto la partecipazione agli scrutini, intermedi e finali, essendo connessa alla funzione docente, risulta essere un’attività dovuta.

Tale attività, pertanto, viene retribuita, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d) del CCNL del 29.11.2007, solo nel caso in cui ecceda le 40 ore annue.

Per quanto riguarda i compensi, occorre fare riferimento alla Tabella 5, allegata al citato CCNL, che ne definisce le relative misure.”

Orientamento discutibile.

Tale Orientamento ha suscitato molte perplessità e il nostro consulente di normativa scolastica, Paolo Pizzo, è intervenuto spiegando quanto segue.

L’eventuale compenso a cui fa riferimento l’ARAN è in realtà possibile solo per il superamento delle 40 ore previste dall’art. 29, comma 3 – lettera a) del CCNL/2007 ovvero per le ore relative ai collegi dei docenti.

Non è infatti possibile, secondo sempre l’art. 88 del CCNL/2007, retribuire eventuali ore che si svolgono in più per quanto riguarda quelle dei consigli di classe.

E comunque gli scrutini non rientrerebbero in nessuna delle 40 ore citate perché appunto attività dovute.

Se è quindi vero che sono attività dovute, e quindi non rientrano nelle 40 ore dei collegi, né tanto meno in quelle dei consigli di classe, è anche vero che sono tali solo se riferite alle proprie classi e non certo per scrutini che si svolgono in classi in cui il docente non presta attività d’insegnamento e quindi valutativa.

Pertanto, per fare chiarezza, è bene puntualizzare che le ore dovute in sostituzione dei colleghi assenti durante gli scrutini dovranno necessariamente essere retribuite quando appunto si sostituisce un collega per uno scrutinio di una classe in cui il docente non insegna alcuna disciplina.

Ciò quindi indipendentemente se si è superato o meno il monte ore delle 40 ore dei collegi o le 40 ore dei consigli di classe che, come detto, non c’entra nulla con le attività di scrutinio.

Scrutini finali, quando dirigenti e docenti devono essere sostituiti? Per non commettere errori formali

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Scrutini, colleghi assenti: sono previsti compensi per chi li sostituisce? ultima modifica: 2019-05-23T11:35:44+02:00 da
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