di Nino Sabella, Orizzonte Scuola, 30.1.2017
– Il 31 gennaio si chiude il primo quadrimestre e a breve i consigli di classe si riuniranno per svolgere la valutazione intermedia, almeno nelle scuole che hanno optato per la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri.
La valutazione intermedia e finale, com’è noto, nella scuola secondaria di I grado (e II) è di competenza del consiglio di classe come leggiamo all’articolo 2 comma 1 del DPR n. 122/09 (Regolamento sulla valutazione):
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e’ effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
Il Consiglio di classe, in sede di valutazione intermedia e finale, opera come un collegio perfetto (cfr.nota 717 del 14 maggio 1981 Ufficio Decreti delegati; Consiglio di Stato – VI Sez. – n. 189 del 17 febbraio 1988), per cui devono essere presenti tutti membri che ne fanno parte, docente/i di strumento musicale compreso/i.
L’articolo 7 del DM n. 6/1999, che ha ricondotto ad ordinamento i corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado, prevede che:
“L’insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale che il consiglio di classe formula a norma dell’art.177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”
Detto docente, dunque, deve procedere ad una valutazione analitica (la valutazione, com’è noto, viene adesso espressa tramite voto numerico in decimi), relativa al livello d’apprendimento di ciascun alunno. Non è specificato in tale comma se il “di ciascun alunno” si riferisca solo agli alunni seguiti o a tutti gli allievi della classe. Considerato che si richiede una valutazione analitica, tuttavia, questa non sembra potersi riferire ad altri allievi se non a quelli seguiti dal docente. Al riguardo, la circolare n. 49/2010 – nota 14- nella parte dedicata all’ammissione degli allievi alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado così recita:
“14. Partecipano al consiglio di classe il Dirigente scolastico (o un suo delegato), i docenti che hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli studenti della classe, compresi i docenti di educazione fisica (per questi ultimi cfr. D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 5), i docenti di sostegno, contitolari della classe. I docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi (ad esempio i docenti di religione cattolica) partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento […]”.
Il docente di strumento, come il docente di religione cattolica, partecipa alla valutazione solo degli allievi che hanno seguito l’insegnamento.
Il DPR n. 122/09, all’articolo 2 comma 3, prevede, in riferimento al docente di strumento, l’espressione di una valutazione in decimi con voto numerico:
3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l’insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell’articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.
Nel caso in cui il docente di strumento non opera in un’unica classe e impartisce il proprio insegnamento ad allievi appartenenti a diversi gruppi classe, lo stesso partecipa a tutti i consigli in cui sono inseriti detti alunni.
I docenti di strumento, in definita, in sede di valutazione periodica e finale, partecipano a tutti i consigli di classe, in cui sono inseriti gli allievi ai quali impartiscono il proprio insegnamento, ed esprimono per ciascun alunno un voto in decimi, contribuendo alla media voti dell’allievo (media determinante nell’ambito dell’ammissione all’esame di Stato) insieme ai voti espressi dai docenti delle altre discipline.
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