Orizzonte Scuola, 18.5.2020
– Criteri, insufficienze, Piano apprendimento individualizzato –
Valutazione finale primo ciclo a.s. 2019/20: le disposizioni del’ordinanza ministeriale O.M. n.11 del 16/05/2020.
Definizione dei criteri di valuzione
Tutte le riunioni degli organi collegiali dovranno svolgersi a distanza fino al 14 giugno (DPCM 17 maggio 2020).
Preliminarmente i consigli di classe, se ritenuto necessario, avranno aggiornato le progettazioni definite a inizio anno scolastico, per rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti (art. 2/1 OM).
I criteri valutazione degli apprendimenti e comportamento saranno integrati, ove necessario, dal Collegio docenti, con conseguente comunicazione alle famiglie – integrazione pro tempore al PTOF (art. 2/2 OM).
Scrutini
Questi i passaggi
- Valutazione in decimi (art. 3/1 OM) effettuata (art. 3/3 OM) in base ad attività didattica in presenza e a distanza, secondo i criteri deliberati dal collegio docenti.
- Ammissione classe successiva di tutti gli alunni (art.3/2 OM) in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 62/2017, nello specifico in deroga a:
• articolo 3/3 (sc. primaria – possibilità di non ammissione)
• articolo 5/1 (sc. secondaria primo grado – richiesta frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato)
• articolo 6/2 (sc. secondaria primo grado – possibilità di non ammissione)
• articolo 6/3 (sc. secondaria primo grado – attivazione, in caso di carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento, di strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento – sostituite con il recupero previsto a partire dal 1° settembre – vedi di seguito)
• articolo 6/4 (sc. secondaria primo grado – giudizio IRC in caso di delibera di non ammissione
- Ammissione anche con una o più insufficienze da riportare nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione (art. 3/4 OM).
- Predisposizione (art. 3/5 OM) Piano di apprendimento individualizzato per alunni ammessi con insufficienze o che presentano livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati (vedi di seguito).
- Certificazione delle competenze (al termine del classe quinta della scuola primaria e al termine del primo ciclo – per gli alunni delle classi terze della secondaria di primo grado) non comprende integrazione sezione Invalsi (art. 3/6 OM).
I casi di possibile bocciatura
- Possibilità di non ammissione (art. 3/7 OM), con motivazione espressa all’unanimità, alla classe successiva, soltanto in situazioni in cui non si sia in possesso di alcun elemento valutativo, a causa di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo quadrimestre (“primo periodo didattico”).
Ai fini della non ammissione, non sono ritenute valide eventuali cause attribuibili a difficoltà legate alla disponibilità di dispositivi tecnologici o a problemi di connettività; in definitiva, se la mancata frequenza si è verificata nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, per motivi legati alla mancanza di dispositivi tecnologici o a problemi di connettività, non è possibile non ammettere l’alunno alla classe successiva.
- Sono fatti salvi i provvedimenti di non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato (art. 3/8 OM) di alunni oggetto di provvedimenti di esclusione dallo scrutinio o dagli esami già emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/94, articolo 4/6).
Valutazione alunni con BES (art. 5 OM)
• valutazione alunni con disabilità certificata in base al PEI. Eventuale piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il PEI;
• valutazione alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati coerente con PDP. Eventuale piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il PDP;
• valutazione alunni con bisogni educativi speciali non certificati coerente con PDP se predisposto. Eventuale piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il PDP.
Piano di apprendimento individualizzato (art. 6 commi 1,3,4,5 OM)
• Predisposizione, da parte del consiglio di classe o dei docenti contitolari di classe, del piano di apprendimento individualizzato per gli alunni ammessi alla classe successiva con una o più insufficienze o con livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati (ciò ai sensi dell’art. 2/2 del D.lgs. 62/2017); la predisposizione del Piano, in presenza di insufficienze o livelli non adeguatamente consolidati, NON è prevista nel caso di passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado.
• Nel Piano, per ciascuna disciplina, sono indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare e le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
• Il Piano è allegato al documento di valutazione finale.
• Le attività, previste nel Piano ai fini del recupero o del consolidamento dei livelli di apprendimenti, costituiscono attività didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020; integrano, ove necessario, il primo trimestre o quadrimestre e proseguono, se necessarie, per l’intero a.s. 2020/21; vanno realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa; a tal fine contribuiranno le iniziative progettuali (le iniziative progettuali, in sostanza, dovranno essere svolte al fine di sostenere gli apprendimenti).
Piano di integrazione degli apprendimenti (art. 6 commi 2, 3, 4, 5 e 6 OM)
Il Piano di integrazione degli apprendimenti va predisposto in caso di mancato svolgimento delle attività didattiche programmate all’inizio dell’anno scolastico:
• i docenti del consiglio di classe o contitolari di classe individuano le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno scolastico e i relativi obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione, finalizzata alla definizione del piano di integrazione degli apprendimenti.
• I docenti delle singole discipline, dunque, individuano eventuali attività didattiche non svolte ed elaborano una nuova progettazione e poi il consiglio di classe definisce il piano di integrazione degli apprendimenti (Il Piano, in definitiva, comprende le diverse discipline o meglio le attività didattiche non svolte nell’ambito delle varie discipline e i correlati obiettivi di apprendimento).
• Le attività, da svolgersi nell’ambito del Piano di integrazione degli apprendimenti, costituiscono attività didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020; integrano, ove necessario, il primo trimestre o quadrimestre e proseguono, se necessarie, per l’intero a.s. 2020/21; vanno realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa; a tal fine contribuiranno le iniziative progettuali (le iniziative progettuali, in sostanza, dovranno essere svolte al fine di sostenere gli apprendimenti).
• Il Piano di integrazione degli apprendimenti, in caso di trasferimento dell’alunno (non si parla più di passaggio alla classe prima della secondaria di I grado o di II grado) va trasmesso alla nuova istituzione scolastica.
Scrutini finali classi III
• Gli scrutini finali delle classi terze della scuola secondaria di primo grado sono disciplinati dall’OM riguardante gli esami di Stato, fermo restando le disposizioni suddette, laddove compatibili.
Valutazione studenti anno scolastico 2019/20: ecco l’ordinanza [ANTEPRIMA]
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