– Il 31 gennaio u.s., si è chiuso il primo quadrimestre e le scuole sono impegnate nello svolgimento dei relativi scrutini.
Ricordiamo quale deve essere la composizione del consiglio di classe e come procedere all’eventuale sostituzione di docenti e dirigente scolastico.
Scrutini: composizione consiglio di classe
Il Consiglio di classe, riunito ai fini dello scrutinio intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto. Pertanto è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti, affinché le delibere da assumere siano valide.
Tra i componenti va obbligatoriamente indicato il segretario verbalizzante.
E’ esclusa la componente genitori/alunni (questi ultimi per le scuole secondarie di II grado).
Ricordiamo che i docenti di potenziamento non partecipano allo scrutinio (come indicato anche nelle slide pubblicate lo scorso anno scolastico), ma forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte, senza dunque esprimere un voto autonomo.
Tutti i componenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità.
Scrutini: sostituzione dirigente scolastico
Il Presidente del consiglio di classe è il dirigente scolastico.
In caso il dirigente non sia presente allo scrutinio, lo stesso va sostituito da un docente che, per l’occasione, assume la veste di presidente:
- articolo 5/8 del D.lgs 297/94:
“I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato.”
- articolo 2/3 del D.lgs. 62/2017 così dispone:
“Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.”
Scrutini: delega per sostituzione dirigente
Il TAR Lazio – Sez. III – bis- Sentenza n. 31634/2010 ha affermato che: “Il dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”.
Scrutini: incompatibilità presidente-segretario
Il docente, delegato a presiedere lo scrutinio, non può svolgere anche la funzione di segretario. In genere, viene delegato il coordinatore di classe.
Qualora nelle sedute precedenti il coordinatore abbia svolto il ruolo di segretario, non può farlo se delegato come Presidente.
Le due figure, presidente e segretario, infatti, non possono essere le medesime.
Scrutini: sostituzione docenti
Considerato quanto detto sopra, ossia che al consiglio di classe, riunito per lo scrutinio, devono essere presenti tutti i componenti, anche i docenti eventualmente assenti vanno sostituiti.
La sostituzione deve avvenire secondo l’ordine seguente:
- con un docente dello stesso consiglio di classe;
- con un docente della scuola anche se di materia affine (purché quindi abbia titolo ad insegnare la materia del collega assente);
- con un supplente (nominato dalle graduatorie di istituto), nel caso in cui nella scuola non vi sia un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio).
Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.
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Scrutini I quadrimestre, composizione consiglio classe. Sostituzione docenti e dirigente ultima modifica: 2019-02-05T06:13:55+01:00 da