Scuola. Ecco cosa rischia chi non partecipa al piano straordinario di assunzioni

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di Nicola Colapinto,  PensioniOggi,  7.8.2015.  

Le GaE resteranno aperte sino al loro naturale esaurimento. Ma chi resta avrà minori possibilità di concorrere per effettuare supplenze.

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Il Miur corregge il tiro sulle graduatorie ad esaurimento. E nell’aggiornamento ieri delle Faq sul piano straordinario di assunzioni si affretta a precisare che chi non parteciperà al piano straordinario di assunzioni per la buona scuola continuerà a rimanere iscritto nelle GaE fino al loro esaurimento, e non sino alla loro soppressione, come era stato erroneamente indicato nella prima versione delle risposte del Miur. Una svista che aveva destato la preoccupazione che qualcuno nei piani alti avesse già deciso di sopprimere le GaE nei prossimi mesi e di mandare a spasso tutti quei docenti che intendono boicottare il piano straordinario per non barattare un posto a tempo indeterminato nella scuola con il rischio di doversi spostare a centinaia di chilometri da casa, spesso in un’altra regione.

La “svista” è stata corretta: i docenti potranno non presentare domanda per il piano straordinario di assunzioni (fasi b e c del piano) e restare nelle GaE. E, pertanto, fino a quando vi saranno aspiranti collocati nelle graduatorie a esaurimento, ogni volta che l’amministrazione scolastica procederà alle immissioni in ruolo in via ordinaria, dovrà distribuire i posti a metà tra gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di merito e quelli ancora presenti nelle rispettive graduatorie a esaurimento, come prevede l’articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Certo rifiutare il piano straordinario è un’arma a doppio taglio. In primo luogo perchè non è detto che il Governo e Parlamento non decidano comunque di intervenire sulle GaE diminuendo il numero di assunti tramite questo canale a tutto vantaggio dei concorsi (ipotesi tanto piu’ probabile quanto piu’ elevata sarà la diserzione dal piano straordinario). In secondo luogo chi residua nelle GaE avrà sempre meno possibilità di attivare le supplenze, destinate com’è noto, ad essere assorbite dall’organico dell’autonomia e ad essere travolte, dal 1° settembre 2016, nel divieto di rinnovo dei contratti a termine oltre i 36 mesi nelle amministrazioni scolastiche (articolo 1, comma 131, della legge 107/2015).

Come si affretta a precisare il Miur bisogna “tener presente che nel 2015/2016 non rimarranno posti vacanti e disponibili poiché saranno tutti occupati al termine del piano assunzionale straordinario. Anche nel 2016/2017 con ogni probabilità non vi saranno posti vacanti e disponibili in molte province poiché potranno essere occupati dal personale già di ruolo nel 2014/2015 a seguito del piano straordinario di mobilità previsto dal comma 108 della citata legge 107/2015”.

Inoltre, l’Amministrazione svolgerà concorsi con cadenza regolare e dunque tutti i posti vacanti e disponibili potranno in ogni caso essere occupati dai vincitori dei concorsi stessi, senza dunque che ne rimangano da coprire con supplenze. In conclusione, il fabbisogno di supplenti sarà più basso in futuro rispetto a quanto accaduto sino al 2014/2015, sarà limitato all’organico di fatto e sarà distribuito geograficamente in maniera diversa.

Scuola. Ecco cosa rischia chi non partecipa al piano straordinario di assunzioni ultima modifica: 2015-08-07T08:27:05+02:00 da
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