PensioniOggi, 5.3.2020
– I chiarimenti in una informativa dell’Inps. Le attività riguardano i docenti che hanno presentato istanza di cessazione dal servizio con efficacia dal 1° settembre 2020.
Le domande volte all’accertamento del diritto alla pensione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici che hanno prodotto istanza di cessazione dal servizio entro il 10 gennaio 2020 dovranno essere concluse entro il prossimo 29 maggio 2020. Ne da’ notizia l’Inps in un comunicato in cui l’Istituto indica le attività propedeutiche per la cessazione dal servizio il prossimo 1° settembre 2020 per i lavoratori del comparto scuola e le relative tempistiche di lavorazione delle domande.
Come noto la trattazione delle domande di pensionamento del comparto scuola prevede uno stretto coordinamento con il Miur. Le strutture del Ministero devono, infatti, dapprima individuare i soggetti per i quali dovrà essere risolto unilateralmente il rapporto di lavoro per limiti di età e la platea di coloro che hanno presentato domanda di risoluzione del rapporto di lavoro nei termini fissati dal DM 1124 del 6.12.2019 (30 dicembre 2019 poi prorogato al 10 gennaio 2020; 29 febbraio 2020 per le lavoratrici interessate all’opzione donna che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2019), e quindi comunicare all’INPS gli elenchi dei pensionandi ai fini della verifica della maturazione del diritto a pensione da parte dell’Istituto. L’INPS a sua volta ne dovrà dare riscontro al MIUR per la successiva comunicazione al personale che cessa dal servizio. La trattazione delle domande di pensionamento viene suddivisa in elenchi, suddivisi nelle categorie infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado, personale educativo, insegnanti di religione, A.T.A. e dirigenti.
La doppia istanza
Quest’anno la Circolare Miur sul pensionamento dei docenti al 1° settembre 2020 ha reso disponibile al momento della presentazione della domanda di cessazione dal servizio due istanze Polis contemporaneamente, una dedicata alla maturazione dei requisiti anagrafici e/o contributivi tradizionali di cui al DL 201/2011 (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, opzione donna, pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto per gli insegnanti della scuola d’infanzia con almeno 30 anni di contribuzione) e una dedicata alla quota 100 di cui al DL 4/2019 (62 anni e 38 anni di contributi). L’interessato poteva quindi presentare entrambe le domande; in tal caso l’istanza di cessazione formulata con quota 100 viene trattata in subordine rispetto a quella formulata con i requisiti tradizionali.
Ebbene a questo riguardo l’Istituto informa che qualora risultino presentate due domande di cessazione (doppia domanda), una relativa ai requisiti ordinari previsti dal D.L. 201/2011 (pensione di vecchiaia o pensione anticipata) e l’altra per i requisiti della cosiddetta “Quota 100”, dovrà procedersi a certificare il diritto a pensione per entrambe. Al fine di effettuare la certificazione, tutti i periodi presenti nella posizione assicurativa dovranno risultare certificati o validati. In particolare, sarà il dato della decorrenza immediata 1° settembre 2020 che autorizzerà il MIUR ad effettuare la convalida della cessazione del servizio sul sistema SIDI. Si potrà procedere, quindi, con la liquidazione della pensione solo dopo aver verificato l’avvenuta cessazione dal servizio sul sistema SIDI. L’Inps chiarisce che in presenza di doppia domanda di pensione, a seguito di certificazione del diritto delle due istanze di cessazione, ambedue con esito positivo, si dovrà definire la pensione ordinaria, annullando conseguentemente la domanda di “Quota 100”.
Le procedure
In vista della cessazione dal servizio valgono i consueti consigli per evitare di restare senza stipendio e pensione dal 1° settembre 2020: 1) al momento della presentazione dell’istanza di cessazione dal servizio spuntare la dichiarazione di salvaguardia che consente, in caso di accertamento negativo dei requisiti per l’andata in pensione, la mancata interruzione del rapporto d’impiego con l’amministrazione; 2) presentare domanda di pensione all’Inps tempestivamente in modo da ridurre al minimo i rischi di un ritardato pagamento della pensione dal 1° settembre 2020 (la domanda si può presentare tramite un patronato oppure personalmente tramite il canale telematico dell’Inps). Può essere, inoltre, opportuno produrre copia della ricevuta dell’avvenuta presentazione dell’istanza di cessazione dal servizio alla scuola di titolarità.
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Scuola. Entro il 29 Maggio si conclude l’accertamento del diritto a pensione dei docenti ultima modifica: 2020-03-08T18:53:44+01:00 da