di Libero Tassella, La Tecnica della scuola, 22.3.2020
– Con la nota n. 392 del 18.3.2020, il M.I. ha dato chiarimenti alle scuole in merito alla proroga dei contratti dei supplenti anche in caso del rientro del titoare, in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell’art.121 del DL 17.3.2020 denominato CuraItalia.
In tale articolo si stanziano risorse specifiche per l’attivazione dei contratti durante la sospensione dell’attività didattica con l’obiettivo di aiutare le scuole e potenziare la didattica a distanza (D.A.D.).
Ribadiamo quindi la possibilità da parte dei DS di prorogare i contratti ai supplenti nel periodo di sospensione dell’attivita didattica a prescindere dall’eventuale rientro del titolare.
L’art.121 disponeva che il supplente da assumere fosse in possesso di una dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza, ora la nota 392 puntualizza che possono essere anche il DS o il DSGA a fornire al supplente la strumentazione in comodato d’uso.
Le risorse assegnate per l’attivazione della proroga delle supplenze brevi saranno in linea con la media di quelle utilizzate nel mese di marzo da ciasuna scuola.
Il M.I. invierà a breve precise istruzioni alle scuole, in particolare uno specifico codice, per inserire il contratto di proroga del supplente in caso di ritorno del titolare e quindi di presenza contemporanea del titolare e del supplente che lo ha sostituito.
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Scuole chiuse, proroga della supplenza anche in caso di rientro del titolare ultima modifica: 2020-03-22T16:58:19+01:00 da