Oggiscuola 4.2.2017
– Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 28 gennaio scorso, è entrato nel merito della natura giuridica delle scuole paritarie ai fini dell’ammissibilità al finanziamento statale. In pratica, ha chiarito che non è sufficiente a escludere la natura economica dell’attività il fatto che gli avanzi di gestione non siano distribuiti tra i soci e siano reinvestiti nell’attività didattica, come succede con gli enti no-profit.
La sola condizione che esclude il carattere commerciale dell’attività didattica è quella della gratuità o quasi gratuità del servizio offerto. Se tale condizione non esiste, i finanziamenti sono da considerare aiuto di Stato e si incorre nel divieto e nel regime di illeicità sancito dall’articolo 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea. In sintesi, il pagamento di una retta da parte degli alunni è indice dell’attività con modalità commerciali. Le attività didattiche si considerano effettuate con modalità non commerciali se, tra gli altri requisiti, sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di una retta d’importo simbolico.
.