Lucio Ficara, La Tecnica della scuola 20.2.2017
– Capita che il Dirigente scolastico obblighi gli insegnanti a permanere a scuola dopo la fine delle lezioni, per il ritardo dei genitori a prendere i propri figli.
Nello specifico alcuni dirigenti scolastici obbligano i docenti dell’ultima ora di lezione, soprattutto gli insegnanti della scuola primaria, non solo ad accompagnare gli studenti fino all’uscita dell’edificio scolastico, ma anche ad attendere l’arrivo dei genitori ritardatari per la loro consegna.
Secondo questi Dirigenti scolastici se un genitore dovesse tardare quindici minuti, mezz’ora o anche un’ora, il docente avrebbe l’obbligo di vigilanza fino all’atto della consegna del minore alla famiglia.
Eppure le cose non stanno come sostenuto da questi Presidi. E allora cosa dice la normativa rispetto la vigilanza degli alunni durante l’entrata e l’uscita da scuola?
Bisogna sapere che la vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. Nello specifico l’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni, inoltre, come previsto dal comma 5 dell’art.29 del CCNL scuola, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Quindi il docente dell’ultima ora di lezione ha l’obbligo di accompagnare gli studenti all’uscita della scuola, controllando, soprattutto in caso di studenti di scuola primaria, se all’uscita ci sono i genitori dei propri studenti per la consegna. Nel caso qualche genitore non fosse presente, quali sono i compiti del docente? In tal caso il docente non ha l’obbligo di servizio di attendere l’arrivo del genitore, ma ha solo l’obbligo di segnalare al dirigente scolastico o al vicario, della mancata presenza del genitore, consegnando lo studente alla vigilanza dei collaboratori scolastici.
Nei regolamenti d’Istituto ben scritti è normata, con chiarezza e nel rispetto della normativa vigente, la situazione dell’assenza del genitore all’uscita di scuola e il modo con cui i bambini verranno custoditi dalla scuola. In tali regolamenti è scritto che qualora i genitori (o gli adulti) dei bambini, che normalmente vengono prelevati personalmente, siano in ritardo, il personale collaboratore scolastico dovrà custodire questi alunni, anche facendo ricorso a straordinario e comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia, con il Dirigente e/o il suo collaboratore vicario e fino a quando non venga provveduto in merito e i bambini prelevati in sicurezza. Se il problema del ritardo persiste nel tempo ed è cronico, la scuola potrà anche avvisare le autorità di polizia per indagare quali sono i motivi di questi abbandoni temporanei del minore.
Appare chiaro che non esiste un obbligo di normativa scolastica o di codice civile che impone al docente di permanere a scuola anche dopo la fine delle lezioni per attendere i genitori ritardatari e consegnare i figli. La vigilanza dei bambini spetta alla scuola che, come suddetto, si avvarrà della presenza in servizio dei collaboratori scolastici che dedicheranno il loro tempo a fare sorveglianza, piuttosto che riordinare le aule.
Il tentativo di alcuni Presidi di scaricare questo tipo di responsabilità e di onere lavorativo sulle spalle dei docenti è normativamente inspiegabile e dovrebbe essere spiegato dai diretti interessati.
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Se il genitore ritarda all’uscita di scuola, chi custodisce il bambino? ultima modifica: 2017-02-20T22:22:14+01:00 da