Se il gossip sui docenti diventa diffamazione. Cosa fare?

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di Marco Barone, Orizzonte Scuola, 12.12.2018

– A scuola si chiacchiera parecchio, ma a volte il chiacchierare può comportare anche la realizzazione di fattispecie di illeciti sia di natura penale che civile. Il rispetto tra colleghi è fondamentale ma è bene osservarlo anche per evitare che si possa incorrere in situazioni che possono prendere una piega infelice.

Il reato di diffamazione.

L’articolo 595 del Codice penale così recita: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente ( illecito che comporta l’ ingiuria ora non più reato) , comunicando con più persone , offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato , la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità , ovvero in atto pubblico (L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato) , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio , le pene sono aumentate”

Gli elementi fondanti la diffamazione, dunque, sono: 1) enunciazione di offese che recano danno alla reputazione di un soggetto; 2) il recepimento da parte di più e persone delle offe suddette;3) l’assenza della persona che si reputa diffamata.

Alcune casistiche

La giurisprudenza è da decenni impegnata a dibattere su questa fattispecie criminosa, che vede orientamenti contrastanti. E’ difficile capire quando effettivamente sussista la diffamazione o quando si sia all’interno di un diritto di critica o esercizio di manifestazione di libertà di pensiero che può essere anche aspro. Senza dimenticare che il docente, nell’esercizio delle proprie funzioni, è anche pubblico ufficiale, quindi, se sussistente, tale ipotesi di reato potrebbe essere aggravata anche da tale qualifica.

Cass. pen. n. 2200/2017
Costituisce legittima espressione del diritto di critica, tale da escludere la punibilità del fatto, l’uso, da parte del preside di istituto, dell’espressione “futili e superficiali”, in risposta alle considerazioni contenute nella lettera di un insegnante inviata in precedenza agli stessi destinatari.

Cass. pen. n. 24065/2016
Il reato di diffamazione è costituito dall’offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato in relazione a delle generiche affermazioni offensive, pronunciate nel corso di una trasmissione radiofonica, caratterizzate da preconcetti e luoghi comuni riferiti ad asserite caratteristiche degli abitanti di una zona del territorio nazionale)

Cass. pen. n. 1914/2011
Ai fini dell’accertamento della sussistenza della scriminante dell’esercizio del diritto di critica politica, il giudice deve considerare sia l’estrema opinabilità degli argomenti che la sostengono, sia la possibilità che i giudizi siano espressi in modo da far trasparire una radicale contrapposizione e un rifiuto delle altrui posizioni. (Fattispecie relativa al termine “assassino” attribuito all’autore dell’omicidio in danno del filosofo Giovanni Gentile).

Cass. pen. n. 29730/2010
In tema di diffamazione, espressioni che trasmodino in un’incontrollata aggressione verbale del soggetto criticato e si concretizzino nell’utilizzo di termini gravemente infamanti e inutilmente umilianti superano il limite della continenza nell’esercizio del diritto di critica.

Cass. n. 14485 del 2000, Cass. n. 7091 del 2001
Deve, peraltro, sottolinearsi che anche il diritto di satira non si sottrae al limite della c.d. continenza formale (cfr.), ossia non può essere sganciato da ogni limite di forma espositiva; ciò in quanto in presenza di due interessi collidenti, e cioè l’interesse della persona oggetto della satira – costituzionalmente garantito dall’art. 2 Cost. sulla tutela della persona umana nel suo essere e nel suo manifestarsi – e l’interesse contrapposto di chi ne sia l’autore – anch’esso costituzionalmente garantito dall’art. 21 Cost. sulla libertà di manifestazione del pensiero – occorre trovare un punto di equilibrio che va individuato nel limite in cui il secondo interesse, e quindi anche il diritto di satira, non rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro di chi ne è oggetto. L’esistenza del pregiudizio, ossia la esposizione della persona al disprezzo e al ludibrio della sua immagine pubblica, si deve verificare alla luce e nel contesto del linguaggio usato dalla satira, il quale, essendo inteso, con accento caricaturale, alla dissacrazione e allo smascheramento di errori e vizi di uno o più persone, è essenzialmente simbolico e paradossale.”

Cass. n. 5523 del 2016
Diritto di espressione e tutela dei limiti di rispetto della democratica convivenza civile
Occorre, dunque, verificare se la condotta tenuta dai lavoratori abbia rappresentato legittimo esercizio del diritto di critica ovvero abbia esorbitato dai limiti della continenza.
Questa Corte ha già affermato che l’esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica delle decisioni aziendali, sebbene sia garantito dagli art. 21 e 39 Costituzione, incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana, sicché, ove tali limiti siano superati, con l’attribuzione all’impresa datoriale od ai suoi rappresentanti di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione (che ha confermato il licenziamento intimato alla lavoratrice, a cui era stato contestato di avere utilizzato davanti al cassiere della società epiteti ingiuriosi nei confronti dell’amministratore delegato).

Cass. pen. Sez. V Sent., 06/10/2011, n. 5935 (rv. 252156)
Non sussistono i presupposti per l’applicabilità a titolo putativo della causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere (art. 51 cod. pen.), qualora i genitori di un minore indirizzino alle Autorità scolastiche – nella specie al dirigente della scuola elementare ed al provveditore agli studi – due lettere con cui affermino falsamente che il proprio figlio è umiliato e ripetutamente percosso ad opera di un insegnante, omettendo la verifica in ordine alla veridicità dei fatti riferiti dal minore, considerato che l’operatività della predetta esimente putativa presuppone un errore incolpevole sulla verità dei fatti, non configurabile in assenza di un preventivo vaglio del racconto riferito dal minore. Inoltre, nessuna giustificazione, in quanto esulante dai compiti di salvaguardia del minore, può avere la pubblicazione, su interessamento degli stessi genitori, di detta notizia su un quotidiano di rilevante diffusione. (Rigetta, App. Bologna, 06/07/2010)

Come tutelarsi: dalla querela, all’azione civile, a provvedimenti della scuola

Ai sensi dell’art. 597 c.p., la diffamazione è punibile a querela della persona offesa e va proposta entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.) al pubblico ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria o all’autorità consolare all’estero. Pppure può agire direttamente nei confronti dell’offensore o degli offensori, citandolo/i innanzi al giudice civile per conseguire la condanna al risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione, Cass. n. 20609 del 20.10.2011 ha affermato che “l’art. 2947, coordinato con gli artt. 2059 e 2935 c.c., va interpretato nel senso che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione (commessa, nell’ipotesi, a mezzo di corrispondenza epistolare) inizia a decorrere non dal momento in cui l’agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza”. E la prescrizione è di cinque anni.

La persona offesa può anche agire, invitando le persone che vengono individuate come autrici dell’offesa, tramite un proprio legale di riferimento, inviando una specifica diffida, perché il fatto non abbia più luogo. E comunque, prima di agire in qualsiasi sede, è sempre importante avere dei testimoni, delle prove a sostegno della propria tesi, delle proprie ragioni.

Come è noto, in base agli artt. 2 e 97 Cost. si pretende comportamenti di buona fede in ogni manifestazione della funzione del docente;- la correttezza e la buona fede, che sono regole deontiche obbligatorie in ogni contesto ove opera il docente, gli impone un’attività aperta e collaborativa, Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 22-02-2018) 24-04-2018, n. 2487

Il Codice di Condotta della P.A afferma che il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. Ma anche che il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità (…)

Dunque se il danneggiato viene a conoscenza della sussistenza di ipotesi che possano determinare l’illecito penale o civile della diffamazione, può anche segnalare il tutto alla Dirigenza Scolastica, affinché questa provveda a tutelare il proprio dipendente. La scuola ha varie possibilità per agire. Da una semplice richiesta di chiarimenti, all’adozione di procedimenti disciplinari, per arrivare, nel caso più grave, anche all’adozione del trasferimento per incompatibilità ambientale. Le norme principali di riferimento sono l’articolo 468 e 469 del d.lgs 297 del 1994. Quando ricorrano ragioni d’urgenza, il trasferimento d’ufficio per accertata situazione di incompatibilita’ di permanenza nella scuola o nella sede puo’ essere disposto anche durante l’anno scolastico. La Cassazione con sentenza del 04/05/2017, n. 10833 ha rilevato che il trasferimento degli insegnanti per incompatibilità ambientale, “ove la contrattazione collettiva non abbia diversamente disposto, e, per quanto non previsto, dai principi generali fissati dall’art. 2103 c.c., ha natura cautelare e non disciplinare, sicché non è applicabile la procedura di cui agli artt. 503 e 504 dello stesso decreto per i trasferimenti disciplinari e, in assenza di specifiche previsioni, il termine per l’adozione del relativo provvedimento è quello ragionevole oltre il quale verrebbero meno le esigenze di sua urgenza, mentre il diritto di difesa è soddisfatto dalla possibilità per l’interessato di far pervenire le proprie osservazioni al dirigente prima dell’emanazione dell’atto”.

Da ricordare che la Cass. civ. Sez. III, 22/06/2009, n. 14552 ha sottolineato che sussiste la responsabilità di una insegnante che pronunci, davanti agli allievi, espressioni lesive della reputazione di una collega.

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Se il gossip sui docenti diventa diffamazione. Cosa fare? ultima modifica: 2018-12-13T04:56:50+01:00 da
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