Senza vincolo una chance in più di avvicinamento ma per pochi

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di Marco Nobilio, ItaliaOggi, 27.6.2017

– Novità per i ricongiungimenti e per le convivenze.

Al via le assegnazioni provvisorie. I rappresentanti dei sindacati rappresentativi della scuola Cgi, Cisl, Uil Snals e Gilda-Unams hanno siglato il 21 giungo scorso l’ipotesi di contratto integrativo sulla mobilità annuale. E si attende solo che l’amministrazione fissi i termini delle operazione per procedere con le domande. L’accordo è giunto dopo un lungo braccio di ferro tra sindacati e amministrazione, che fino all’ultimo ha tenuto gli addetti ai lavori con il fiato sospeso. Il governo, infatti, era fermo nel non voler concedere deroghe al vincolo di permanenza triennale nella provincia di immissione in ruolo. Vincolo espressamente previsto dalla legge. Che però era stato già derogato l’anno scorso e quest’anno, se ripristinato, avrebbe scatenato un contenzioso di grandi proporzioni. Ciò anche in forza del fatto che i movimenti del piano straordinario di immissioni in ruolo disposto per effetto della legge 107/2015 erano stati disposti sulla base di un algoritmo che aveva determinato diversi errori. E dunque, se il blocco fosse stato ripristinato, gli interessati avrebbero avuto gioco facile a ottenere dal giudice ciò che fosse stato loro negato dall’amministrazione.

Insomma, una scelta obbligata, che serve a buttare sul fuoco anche in forza della necessità di rasserenare gli animi in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico. E che dà una chance in più ai docenti che lavorano lontano da casa di avvicinarsi alla sede della propria famiglia. Fermo restando, però, che le speranze di avvicinamento, specie per i docenti del Sud che lavorano al Nord, non sono molte. Basti pensare che, a fronte di circa 36 mila domande di mobilità interprovinciale in organico di diritto, presentate nella scuola primaria, solo 2 mila hanno trovato accoglimento. E oltre tutto gli interessati devono anche fare i conti con i loro colleghi che vantano le cosiddette precedenze. Vale a dire, particolari situazioni giuridiche che consentono la priorità nei movimenti a prescindere dai punteggi e dall’anzianità di servizio. Quanto alle assegnazioni provvisorie, si tratta di trasferimenti di durata annuale, finalizzati a tutelare l’interesse dei docenti di avvicinarsi alla famiglia, qualora la propria sede di servizio risulti ubicata in comune diverso da quello della propria dimora familiare.

L’assegnazione può essere richiesta, prevede il contratto, per ricongiungersi ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; per ricongiungersi al proprio al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria; per ricongiungersi al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni appena esposte.

In caso di ricongiungimento al coniuge destinato ad altra sede lavorativa si prescinde dal requisito dell’iscrizione anagrafica. L’assegnazione può essere richiesta dai docenti che pur essendo stati trasferiti avendo titolo a una delle precedenze previste dal contratto sui trasferimenti a seguito delle operazioni di mobilità, abbiano ottenuto il trasferimento nella stessa provincia su comune diverso da quello per cui vantino la precedenza. In ogni caso, non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta anche per altra provincia dai docenti che abbiano presentato la domanda di trasferimento e non sia stata accolta oppure non l’abbiano presentata.

E può essere chiesta anche da coloro che si siano visti accogliere la domanda di trasferimento per una provincia diversa da quella di ricongiungimento oppure in provincia diversa da quella di principale interesse del docente che versi in gravi condizioni di salute o in riferimento alla quale vantino il possesso di una delle precedenze previste dal contratto sui trasferimenti. In tali casi l’assegnazione può essere richiesta solo per la stessa provincia di principale interesse indicata nella domanda di trasferimento interprovinciale parzialmente accolta.

L’assegnazione provvisoria interprovinciale può essere invocata anche da tutti coloro che abbiano ottenuto l’accoglimento della domanda di mobilità, ma che vantino l’interesse al ricongiungimento, versino in gravi situazioni di salute o vantino il possesso di una delle precedenze previste dal contratto sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie. Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’inizio dell’anno scolastico 2017/2018. Nella domanda è possibile chiedere scuole di una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. In ogni caso, non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2017/2018.

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