di Laura Virli, Il Sole 24 Ore, 5.5.2020
– I vari Dpcm, a partire dal 4 marzo 2020, hanno previsto la sospensione dei viaggi di istruzione, e delle iniziative di scambio o gemellaggio, come misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. Il Dl 22 del 8 aprile 2020 ha sospeso i viaggi fino al termine dell’anno scolastico, dunque, fino al 31 agosto 2020 (articolo 2, comma 6).
Ma è probabile che il divieto continuerà ad oltranza, almeno fino a quando non ci saranno per le scolaresche le condizioni per spostarsi, fuori dai confini delle regioni e dell’Italia, senza rischi di contagio.
Ma nel caso in cui le scuole abbiano già versato acconti alle agenzie di viaggi, cosa sta accadendo? Molti dirigenti scolastici hanno rescisso contratti e chiesto il rimborso delle somme versate per i viaggi di istruzione programmati in Italia e all’estero, di fatto, non più attivati in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19 e ormai cancellati.
Voucher al posto delle somme versate
Molte agenzie stanno rispondendo che restituiranno i soldi delle quote anticipate dalle scuole sotto forma di voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
L’emissione di voucher discende dall’applicazione dell’arti 28 del Dl 9 del 2 marzo 2020: in caso di recesso, l’agenzia di viaggi può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
Come risolvere tale problematica che espone l’amministrazione scolastica a contenziosi onerosi con i genitori degli alunni per la restituzione delle somme anticipate? Molte famiglie, in un periodo di incertezza economica e lavorativa come questo, non accettano voucher e pretendono le somme versate indietro. L’obbligo di rimborso alle famiglie graverebbe, quindi, sugli istituti, i quali potranno rivalersi sui tour operator con il meccanismo del solve et repete.
La nota Usr Campania 8773 del 22 aprile, anche alla luce dei pareri resi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, fornisce alcune indicazioni di procedura ai numerosi presidi che hanno ricevuto risposte di diniego da parte delle agenzie di viaggi riguardo alla restituzione.
No voucher per le classi dell’infanzia, della primaria e per le classi terminali
Il problema più grande riguarda i viaggi delle classi che, in questo anno scolastico, terminano il corso di studi, ossia le terze classi delle scuole secondarie di primo grado o le quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado. Queste famiglie, i cui figli il prossimo anno sono iscritti in altro ordine di studi o usciranno dal ciclo secondario di studi, non potranno essere rimborsati attraverso voucher.
La parola “fine” a tale problematica l’ha messa il Dl 18, approvato in Senato il 9 aprile 2020 e, nello specifico, l’articolo 88bis, commi 8, 9, 10,12.
Il decreto prevede che è sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Questo significa che le agenzie, nel caso delle classi terminali, hanno l’obbligo di provvedere a rimborsare le scuole restituendo le somme versate, e le scuole potranno così finalmente restituire, senza avviare contenziosi, le quote corrisposte alle famiglie.
Nel decreto legge viene anche disposto che sono fatti salvi, con effetto per l’anno scolastico 2020-2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Questo si traduce nel fatto che il prossimo anno l’agenzia di viaggi che era già stata individuata per un determinato “pacchetto” sarà, di nuovo, scelta dalla scuola senza necessità di procedere a nuova gara, anche modificando le classi di studenti, i periodi, le date e le destinazioni.
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Sospensione dei viaggi d’istruzione: quando le agenzie devono rimborsare le somme ultima modifica: 2020-05-05T06:23:34+02:00 da