Sostegno, al via corsi obbligatori

Gilda Venezia

di Marco Nobilio, ItaliaOggi  27.7.2021.

I docenti che non sono specializzati dovranno fare 25 ore.

Gilda Venezia

Dal prossimo anno scolastico i docenti che hanno in classe un alunno disabile e che non hanno il diploma di specializzazione sul sostegno saranno obbligati a svolgere un percorso formativo di 25 ore. Le attività di formazione si articoleranno in 17 ore di lezione in presenza o via web e in altre 8 ore di approfondimento che consisteranno in sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione e progettazione. L’obbligo è previsto dall’articolo 1, comma 961, della legge 178/2020. E per darvi attuazione il ministero dell’istruzione, il 21 giugno scorso, ha emanato le prime disposizioni tramite il decreto 188/2021 di cui si è avuta notizia solo in questi giorni.

La copertura finanziaria prevista dalla legge è pari ad appena 10 milioni di euro ed è destinata solo ai fini dell’organizzazione dei corsi. I fondi saranno ripartiti tra le regioni in base alla consistenza del personale in servizio. Per le disposizioni di dettaglio bisognerà attendere l’emanazione di indicazioni operative. Che saranno fornite alle scuole-polo per la formazione, dal ministero dell’istruzione, tramite la direzione generale per il personale scolastico e la direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico.

La misura ha suscitato un intenso dibattito tra gli addetti ai lavori perché, se attuata senza compensazioni rispetto ad altre attività, comporterebbe un incremento dell’orario di lavoro al quale non farebbe seguito alcun aumento della retribuzione. Se questa fosse l’intenzione del legislatore, la norma istitutiva dell’obbligo sarebbe incostituzionale, perché in contrasto con gli articoli 81 e 36 della Costituzione. Nondimeno, è ragionevole ritenere che lo svolgimento delle 25 ore di formazione obbligatorie dovrebbero comportare una corrispondente riduzione delle attività funzionali all’insegnamento di natura collegiale (le cosiddette 40 ore).

La stessa amministrazione centrale, infatti, in un caso analogo riguardante la formazione obbligatoria dei docenti sull’uso degli strumenti tecnologici per la didattica digitale integrata, spiegò che «tale formazione deve essere assicurata all’interno degli impegni di cui all’ articolo 29, comma 3, lettera a) del CCNL 2006/2009, sul punto ancora vigente» (https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerispo ste.html). L’intervento interpretativo del ministero, peraltro, è estensibile a tutte le attività di formazione obbligatorie che si tengono a scuola. E risulta informato all’orientamento della Suprema corte che, con l’ordinanza 30907/2020, ha chiarito che l’attività di aggiornamento professionale rientra nel più lato concetto di attività di lavoro «spettando al datore di lavoro, laddove la contrattazione nulla disponga in merito, stabilire con quali modalità va organizzato il tempo di lavoro dedicato a tale adempimento».

L’applicazione dell’avviso ministeriale, peraltro, potrebbe essere utile a prevenire l’insorgenza di responsabilità per i dirigenti scolastici derivanti dai crediti che verrebbero maturati dai docenti obbligati a fare lo straordinario. E già a suo tempo ebbe l’effetto di porre un freno alla crescita esponenziale degli impegni pomeridiani dei docenti, spesso costretti ingiustamente a lavorare oltre l’orario contrattualmente previsto in assenza di retribuzione. Una prassi deteriore che contrasta, tra l’altro, con le disposizioni contenute nell’articolo 2113 del codice civile, che sanziona con l’invalidità le cosiddette rinunzie. Vale a dire, gli accordi taciti tra docenti e presidi che prevedono la rinuncia alla retribuzione aggiuntiva spettante in caso di sforamento del monte delle 40 ore: 17,50 euro l’ora (si veda la tabella 5 allegata al contratto del 2007).

D’altra parte, la necessità di non sforare il limite delle 40 ore si evince anche dal fatto che la norma generale che ha introdotto l’obbligatorietà della formazione in servizio per i docenti è anch’essa priva di copertura finanziaria.

Pertanto, se l’applicazione dell’obbligatorietà della formazione comportasse maggiori oneri per l’erario, tale norma risulterebbe incostituzionale per contrasto con l’articolo 81 della Costituzione, che così recita: «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». E se così non fosse, il contrasto insorgerebbe rispetto all’articolo 36 della Carta che contiene il cosiddetto principio di giusta retribuzione: se aumenta la quantità della prestazione, deve aumentare anche la quantità della retribuzione.

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Sostegno, al via corsi obbligatori ultima modifica: 2021-07-28T07:19:21+02:00 da
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