di Aldo Domenico Ficara, Regolarità e Trasparenza nella Scuola, 17.12.2017
– Cosa si intende per lavoro aggiuntivo in una scuola? Si intendono tutte le prestazioni che non sono ricomprese negli artt.28 e 29 del vigente CCNL. Significa che tutte le attività che non sono menzionate nel CCNL sono considerate attività accessorie e quindi non dovute. Facciamo alcuni esempi:
- Coordinatore di dipartimento
- Coordinatore di classe
- Accompagnatore viaggi di istruzione, stage e ASL
- Responsabile di progetto
- Partecipante di commissioni
- Funzione strumentale
- Collaboratore DS
- Responsabile di plesso
Tutte queste attività sono accessorie e non obbligatorie, sono pagate dal FIS secondo le indicazioni del Collegio Docenti e a seguito di contrattazione fra le parti. Rimane il fatto che molti docenti rimangono irretiti loro malgrado in queste attività non obbligatorie, trovando notevoli difficoltà nel tirarsene fuori, a causa di possibili ripercussioni negative nella loro vita scolastica.
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Spesso nelle scuole le attività integrative non obbligatorie sono imposte? ultima modifica: 2017-12-18T05:25:05+01:00 da