di Antonio Antonazzo, InfoDocenti.it, 24.8.2022.
A pochi giorni dell’avvio delle procedure di nomine da GPS, la nota con le istruzioni operative per l’assegnazione delle supplenze, oltre alle nuove sanzioni in caso di rinuncia che info docenti ha ampiamente trattato, sembra introdurre un’ulteriore novità che è oggetto di discussione in vari USR.
Si tratta dell’attribuzione degli spezzoni inferiori alle 6 ore.
Infatti se per gli anni scorsi veniva chiaramente prevista la possibilità di assegnare questi spezzoni anche a chi, in possesso del titolo di accesso valido, fosse sprovvisto di abilitazione in quella specifica classe di concorso, consentendo così a molti precari di completare il loro orario di servizio in un’unica scuola, la nota di quest’anno, se interpretata letteralmente, sembra non consentire tale possibilità.
Fino allo scorso anno, difatti, la nota prevedeva espressamente che tali spezzoni venissero assegnati “ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina”, mentre quest’anno manca ogni riferimento alla possibilità di offrire tale completamento ai docenti precari privi di abilitazione.
Eppure le norme di riferimento non sono cambiate – articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – che non ha nessun riferimento al possesso o meno del titolo di abilitazione, mentre l’ordinanza 112/22 al comma 2 prevede una priorità per chi è in possesso di specifica abilitazione, ma non esclude la possibilità di assegnare queste ore ai docenti precari di II fascia.
Oltre alle norme di legge citate nelle note, ricordiamo, inoltre, che esiste una precisa norma contrattuale (ART 40 CCNL 2006/09) che prevede in maniera precisa e puntuale il diritto al completamento dell’orario di servizio a quei docenti assunti a tempo determinato con orario inferiore alla cattedra oraria.
E’ grazie a questo articolo del contratto nazionale che molti docenti precari hanno potuto avere una sorta di priorità nell’assegnazione degli spezzoni e ottenere così uno stipendio pieno lavorando in una sola scuola.
Se prevarrà un’interpretazione più restrittiva, come l’orientamento di alcuni USR fa presagire, questa priorità potrà essere applicata soltanto ai docenti precari provvisti di specifica abilitazione, il che quasi certamente porterà ad alimentare ulteriormente le vertenze legali.
Su di una cosa però le note concordano senza alcuna ambiguità: gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore non possono e non devono concorrere a costituire cattedra.
In altre parole non è possibile assegnare direttamente senza scorrere le graduatorie di istituto per spezzoni derivanti da uno smembramento cattedra ( part time, cattedra spezzata per un completamento ecc… ) cosa che, data la difficoltà di verifica e di controllo, viene fatta impunemente in molte istituzioni scolastiche, ma che sarebbe totalmente illegittimo.
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Spezzoni sotto le 6h: note stonate ultima modifica: 2022-08-25T08:09:34+02:00 da