Statuto degli studenti secondaria: sanzioni si possono impugnare. Norma

Orizzonte_logo14Orizzonte Scuola, 8.1.2020

– L’articolo 5 dello Statuto degli studenti della secondaria è stato modificato dalla riforma del 2007: chiunque ne manifesta interesse, può impugnare la sanzione nel termine di 15 giorni dalla relativa irrogazione, e la decisione sanzionatoria è “rivista” tenendo conto di una serie di garanzie che lo Statuto stesso prevede in favore degli studenti.

Il regime delle impugnazioni prima della riforma. In origine, lo Statuto degli studenti della secondaria distingueva due forme di impugnazione:

  • nei casi di sanzione senza allontanamento dalla comunità scolastica, si applicava la procedura prevista dall’articolo 328, commi 2 e 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297;
  • nei casi di allontanamento, invece, lo studente delle scuole superiori e il genitore dello studente delle scuole medie potevano adire, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della sanzione, un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale doveva far parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore, e un rappresentante dei genitori nella scuola media.

Il regime delle impugnazioni dopo la riforma. Con le modifiche introdotte dalla riforma del 2007:

  • ogni sanzione disciplinare può essere impugnata da parte di chiunque vi abbia interesse;
  • l’impugnazione deve avvenire nel termine di quindici giorni dall’irrogazione;
  • l’organo di garanzia deve assumere la propria decisione nel termine di dieci giorni;
  • l’organo di garanzia deve essere composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado, da due rappresentanti eletti dai genitori;
  • l’organo di garanzia è presieduto dal dirigente scolastico (articolo 5, comma I).

Conflitti che insorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto. Quando insorge controversia in ordine all’applicazione del medesimo Statuto delle studentesse e degli studenti, l’organo di garanzia decide su richiesta:

  • degli alunni della scuola secondaria superiore;
  • di chiunque vi abbia interesse.

I reclami contro le violazioni dello Statuto. Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questo delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti degli istituti.

Il parere vincolante. La decisione del Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o del dirigente da questo delegato, deve essere assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto:

  • per la scuola secondaria superiore: da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato, in funzione di Presidente;
  • per la scuola media, la composizione è identica, ma in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

L’organo di garanzia regionale. L’articolo 5 detta alcune regole di funzionamento per tale organo:

  • i membri (docenti e genitori) sono designati sulla base delle modalità individuate da ogni ufficio scolastico regionale, al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso;
  • resta in carica per due anni scolastici;
  • nel verificare la corretta applicazione sia della normativa che dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo, o dall’Amministrazione;
  • deve rendere parere entro il termine perentorio di trenta giorni;
  • se non comunica il parere entro trenta giorni, ovvero senza che lo stesso organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell’ufficio scolastico regionale può rendere la decisione indipendentemente dall’acquisizione del parere.

La garanzia per lo studente. La composizione dell’organo di garanzia è ispirata dal fine di assicurare allo studente, sottoposto al giudizio disciplinare, il diritto a essere valutato da un soggetto indipendente, che riassume in sé le istanze di ogni protagonista del processo formativo:

  • la scuola,
  • gli studenti,
  • la famiglia.

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Statuto degli studenti secondaria: sanzioni si possono impugnare. Norma ultima modifica: 2020-01-08T21:35:14+01:00 da
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