di Andrea Carlino, La Tecnica della scuola, 2.7.2018.
.– Dal 1° luglio, così come disposto dalla Legge di Stabilità del 2018, i datori di lavoro o i committenti sono tenuti a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, via bonifico bancario o postale, strumenti di pagamento elettronico, pagamenti in contanti presso sportello bancario. Non è più possibile, dunque, versare quanto dovuto in contanti.
La misura punta a prevenire gli abusi ed evitare le truffe delle false buste paga, cioè il fenomeno per cui imprenditori scorretti corrispondono al lavoratore retribuzioni inferiori a quanto previsto dalla busta paga magari sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione
Si tratta di un obbligo che riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 del codice civile, indipendentemente dalla modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, nonché i co.co.co. e i contratti instaurati dalle cooperative con i propri soci.
Chi resta fuori dal provvedimento
Restano esclusi, oltre ai rapporti con le Pa, i rapporti di lavoro domestico e quelli comunque rientranti nell’ambito dell’applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici. Devono altresì ritenersi esclusi, secondo l’INL, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.
A carico di coloro i quali non si dovessero attenere alla nuova disciplina, è prevista una una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.000 ad un massimo di 5.000 euro.
Al fine di considerare correttamente adempiuto l’obbligo risulterà pertanto necessario verificare non soltanto che il pagamento sia stato disposto utilizzando gli strumenti previsti dalla legge, ma che lo stesso sia andato a buon fine. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
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