E’ chiaro che nel primo caso non basta poter dire che ai bambini era stato spiegato come ci si deve comportare in un museo, cosa che invece potrebbe risultare come “prova liberatoria” se il danno è stato provocato da un ragazzo di 17 anni.
D’altronde non dimentichiamo che a 16 anni si possono persino sottoscrivere rapporti di lavoro anche senza l’autorizzazione dei genitori.
Inoltre si deve considerare che sempre più spesso i giudici fanno riferimento anche alla “culpa in educando”, ovvero alla responsabilità genitoriale.
Questo significa che nel caso in cui uno studente provochi un danno a terzi per un comportamento palesemente “ineducato” la responsabilità potrebbe ricadere interamente sulla famiglia.
Ma nel concreto cosa succede quando un alunno provoca un danno nel corso di una gita scolastica?
Innanzitutto si tratta di denunciare il caso alla Assicurazione della scuola che però potrebbe proporre un risarcimento considerato insufficiente dal danneggiato: quest’ultimo potrebbe quindi aprire una azione civile davanti al giudice.
L’azione giudiziaria riguarderebbe però il danneggiato e il Ministero dell’Istruzione e non il singolo insegnante. Se al termine del procedimento il giudice dovesse accogliere la tesi del danneggiato il Ministero potrebbe essere condannato a risarcire il danno in una certa misura.
A questo punto il Ministero stesso potrebbe aprire una azione di rivalsa nei confronti dell’insegnante chiedendo l’intervento della Corte dei Conti.
La responsabilità dell’insegnante sussisterebbe però solo nel caso in cui il docente stesso abbia agito con dolo o con colpa grave, mentre la colpa “lieve” non darebbe origine a responsabilità a suo carico.
Studente che provoca danni durante una gita: quale responsabilità per i docenti? ultima modifica: 2023-03-12T04:30:49+01:00 da