Oggiscuola, 30.9.2017
– In caso di incidente all’esterno dell’ufficio scolastico, la scuola è ugualmente responsabile dal momento che gli insegnanti hanno l’obbligo di assicurarsi che i bambini siano saluti sul bus o che non stiano aspettando da soli i genitori. Come riporta Il Sole 24 Ore, la sentenza della Cassazione n. 21593/2017, depositata ieri, apre un nuovo scenario probabilmente sconosciuto ai più.
I giudici della terza sezione civile erano stati chiamati a pronunciarsi sulla morte di un bambino investito da un autobus di linea all’esterno dei cancelli scolastici. Il tribunale di Firenze, scrive il quotidiano, aveva dichiarato l’autista del bus, il comune e la scuola corresponsabili dell’incidente (un 40% autista e 20% ciascuno tra comune e scuola), condannandoli a risarcire per il danno subito, il padre, la madre e il fratello della vittima.
Anche la Corte d’Appello si era espressa allo stesso modo, confermando la precedente sentenza e ridefinendo le somme riconosciute in primo grado. I giudici di secondo grado avevano invece rigettato la richiesta di appello presentata dal Miur in tema di responsabilità sia del dirigente scolastico dell’istituto sia dell’insegnante dell’ultima ora. Il Miur si è così rivolto alla Suprema corte.
In base alla tesi difensiva del ministero, “non si estende l’obbligo di vigilanza sui minori sia da parte del corpo docente sia da parte del personale dipendente dal Ministero, in quanto l’amministrazione scolastica assume la custodia degli alunni all’interno della sede nello svolgimento delle attività scolastiche e non, come nel caso di specie, in luoghi di pertinenza dell’istituto scolastico”. In base a ciò, per il Ministero della Pubblica Istruzione, i giudici avrebbero sbagliato a rigettare l’appello “perché l’incidente si è verificato all’esterno degli edifici scolastici a seguito della fine dello svolgimento delle attività scolastiche, quindi in un luogo in cui non si estende l’obbligo di vigilanza sui minori della scuola o del personale addetto alla vigilanza”.
La Cassazione ha rigettato le motivazioni espresse dai legali del Miur e ha definito che sussiste l’obbligo di vigilanza anche nel “far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino”.
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