di Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore, 30.10.2017
– Un´interpretazione del codice penale che consente alle famiglie, a determinate condizioni, di firmare liberatorie che sollevino da ogni responsabilità giuridica, anche di natura penale, presidi e personale scolastico al termine dell´orario di lezione.
È la proposta normativa a cui sta lavorando l´esecutivo, su input del Pd e della ministra dell´Istruzione, Valeria Fedeli, dopo le prese di posizioni di alcuni dirigenti scolastici in materia di tutela dell´incolumità degli alunni minori di 14 anni (alcuni capi d´istituto sono arrivati a invitare i genitori, o chi per loro a prendere i figli, pena la chiamata ai carabinieri).
Non si esclude il decreto fiscale come veicolo dell´emendamento.
L´obiettivo del governo – la questione è seguita in prima persona dalla deputata dem Simona Malpezzi – è inserire la disposizione nel primo provvedimento legislativo utile (non si esclude anche il decreto fiscale – ma c´è da verificare la compatibilità della disposizione allo studio con il contenuto del provvedimento, che esula da tematiche scolastiche).
La normativa attuale
La questione è delicata. Oggi, in base all´attuale normativa, la scuola ha il dovere di sorveglianza sugli studenti minori per tutto il tempo in cui le sono affidati. Due sono le finalità generali dell´obbligo di vigilanza sul minore: impedire che compia atti illeciti e salvaguardarne l´incolumità.
La vicenda
A far tornare alla ribalta la questione “sicurezza dei minori” all´uscita di scuola è stata a settembre una pronuncia della Corte di Cassazione che ha stabilito che il coinvolgimento di un minore in un incidente fuori dal perimetro scolastico non esclude la responsabilità della scuola. Nel caso specifico, un bambino di 11 anni era stato investito dall´autobus di linea sulla strada pubblica all´uscita di scuola. La Cassazione ha affermato che l´obbligo di vigilanza in capo all´amministrazione scolastica, discendeva da una precisa disposizione del regolamento d´istituto, che poneva a carico del personale scolastico l´obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola le alunne e gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandava al personale stesso la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardassero.
L´interpretazione dei giudici
Dalla lettura di questa ordinanza si poteva dedurre che la responsabilità della scuola sussista solo se il regolamento di istituto impone al personale scolastico compiti di vigilanza specifici che vengono violati. In realtà non è così: la responsabilità della scuola si ricollega più in generale al fatto stesso dell´affidamento del minore alla vigilanza della scuola.
La Cassazione civile ha infatti più volte affermato il principio secondo cui l´istituto scolastico ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati e quindi fino al momento del subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei genitori o di chi per loro (si veda ad esempio la sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999).
Secondo la Cassazione, quindi, il dovere di sorveglianza degli alunni minorenni è di carattere generale e assoluto, tanto che non viene meno neppure in caso di disposizioni impartite dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazione di pericolo. Le disposizioni si attuano in genere a tutti i minori, anche se, già a partire dai 14 anni, si considera che il minore abbia maturato una certa capacità di intendere e di volere intesa come sua idoneità alla autodeterminazione, nella consapevolezza dell´incidenza del proprio operare sul mondo esterno.
Con l´ipotesi di intervento da parte dell´esecutivo si darebbe, pertanto, “più peso” alla liberatoria dei genitori che “equivarebbe”, nei fatti, a una sorta di autorizzazione all´istituto a far tornare a casa da solo il minore. Alleggerendo, così, la posizione di presidi e personale scolastico.
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Studenti a casa da soli con la «liberatoria» dei genitori
ultima modifica: 2017-10-30T21:38:35+01:00
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